Compensi avvocato in caso di transazione della lite

Pubblicato il 15 febbraio 2021

Su chi grava l’obbligo solidale di pagare le competenze professionali dei difensori in caso di definizione della lite mediante transazione?

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 3052 del 9 febbraio 2021, ha risposto a questo interrogativo, precisando come, nell’ipotesi illustrata, il pagamento dei compensi del legale spetta a tutte le parti che abbiano aderito alla transazione ed abbiano partecipato al giudizio in tal modo definito.

Tale obbligo, tuttavia, non si estende nei confronti di chi, pur avendo aderito alla transazione, non abbia assunto la qualità di parte processuale nella causa de quo.

La possibilità, per l’avvocato difensore, di invocare la speciale solidarietà prevista dalla legge professionale richiede, infatti, la sussistenza di un giudizio che sia stato bonariamente definito senza soddisfare le competenze del professionista e che - proprio per effetto dell'accordo transattivo - al giudice sia stato sottratto il potere di pronunciare sugli oneri del processo.

Ciò che appare decisivo, al di là del tenore letterale della norma di cui all'art. 68 del R. DL. n. 1578/1933 (Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), è che il terzo che non abbia assunto la qualità di parte processuale non può incidere sulle sorti del giudizio e non è tenuto in nessun caso al pagamento delle spese, sicché non trova applicazione, nei suoi confronti, la particolare disciplina dell'art. 68 citato.

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