Compensi degli avvocati: il giudice deve acquisire d'ufficio il parere dell'ordine

Pubblicato il 22 ottobre 2011 Nell'ordinanza n. 21934/2011 la Corte di cassazione sottolinea il percorso che deve compiere il giudice in sede di determinazione del compenso del legale nell'ambito di una procedura fallimentare.

In particolare, non è ammissibile che il giudice effettui la determinazione del compenso senza discostarsi dai minimi tariffari od in deroga a questi, mancando di valutare la concreta attività prestata, per il solo fatto della mancata allegazione da parte del professionista del parere dell'organo professionale. All'omissione del professionista il giudice deve provvedere mediante acquisizione d'ufficio.

Nell'ordinanza si precisa che la frase contenuta nell'articolo 2233, codice civile, “il compenso è determinato dal giudice sentito il parere dell’associazione professionale cui il professionista appartiene se non può essere determinato secondo le tariffe” va riferita al caso particolare in cui l'attività professionale svolta nella causa non sia collocabile tra quelle previste dalla tariffa, per cui il parere dell’Ordine non fa altro che indicare al giudice la strada per individuare l'esatto compenso.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trattamento integrativo dei redditi da lavoro dipendente e ulteriore detrazione d'imposta

16/05/2024

Decreto Coesione: tre nuove agevolazioni alle assunzioni

16/05/2024

Semplificazioni adempimenti fiscali: chiarimenti del Fisco

16/05/2024

Decreto Coesione, tre nuove agevolazioni contributive se si assume da settembre 2024

16/05/2024

Riforma fiscale e semplificazioni, le istruzioni del Fisco

16/05/2024

Decreto agricoltura: proroga agevolazioni per territori alluvionati

16/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy