Compenso a carico dell'Erario, se il difeso non è rintracciabile

Pubblicato il 25 giugno 2015

Con ordinanza n. 13132 depositata il 24 giugno 2015, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso di un avvocato e cassato con rinvio la pronuncia con cui la Corte d'Appello aveva rigettato la sua domanda di liquidazione del compenso, a carico dell'Erario, per la difesa di ufficio di persone risultate irreperibili.

La Corte territoriale aveva sentenziato, in particolare, che le persone difese – domiciliate presso lo studio del ricorrente - si erano rese di fatto irreperibili in un momento successivo ai loro contatti diretti con il difensore, in occasione del procedimento relativo alla custodia cautelare.

Pertanto, secondo i giudici di merito, il difensore aveva avuto la possibilità di esercitare la pretesa di pagamento dei compensi. Conseguentemente, non ricorreva il presupposto ex art. 117 D.p.r. 115/2002 per la liquidazione del compenso a carico dell'Erario, poiché il difensore non aveva adeguatamente dimostrato di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti.

Nel cassare detta pronuncia e nel rinviare la questione alla Corte territoriale, la Cassazione ha tuttavia disatteso tale argomentazione ed esptresso il principio secondo cui, la condizione di irreperibilità del patrocinato, alla quale il D.p.r. 115/2002 subordina la liquidazione delle spese e degli oneri di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto che è indipendente dalla pronuncia processuale di irreperibilità ma attiene, piuttosto, al fatto della non rintracciabilità al momento in cui la pretesa creditoria può essere azionata; fatto che impedisce di effettuare qualsiasi procedura per il recupero del credito professionale.

Nel caso di specie dunque – a detta della Cassazione - appaiono del tutto non pertinenti (quali criteri da seguire per stabilire l'irreperibilità) il fatto, meramente formale, dell'elezione di domicilio presso lo studio del difensore ed il fatto che l'irreperibilità sia successiva ai contatti diretti avuti con il difensore medesimo.

Invero, il giudice investito della liquidazione deve piuttosto accertare se, trattandosi di soggetti stranieri, il difensore, prima di richiedere il compenso all'Erario, abbia assolto l'onore di ricerca su di lui incombente, prima di dichiarare definitivamente irreperibili i soggetti difesi.  

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