Compenso avvocato A fine prestazione

Pubblicato il 19 agosto 2016

Attività difensiva a carattere unitario

L’attività difensiva ha carattere unitario, per cui il corrispettivo per la prestazione dell’avvocato e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti solo quando la prestazione medesima è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o la cessazione dell’incarico professionale.

In altre parole, in materia di prestazioni professionali vige la regola secondo cui il compenso pattuito è maturato solo una volta posta in essere la prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato cui l’incarico è diretto (anche se detta regola è mitigata da un duplice ordine di diritti del professionista: l’anticipo delle spese occorrenti all'esecuzione dell’opera e l’acconto).

Erra dunque il giudice di merito, allorché abbia riconosciuto al professionista l’immediato diritto a percepire il compenso per ogni singola prestazione, ove la prestazione sia intesa, indipendentemente dalla decisione della lite, come singolo atto.

E’ quanto stabilito dalla Corte di cassazione, quinta sezione civile, con sentenza n. 16969 depositata l’11 agosto 2016. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy