Compenso CTU: decreto di liquidazione non modificabile d'ufficio

Pubblicato il 15 gennaio 2024

Il decreto di liquidazione del compenso in favore del CTU ha natura giurisdizionale e non amministrativa e, pertanto, può essere modificato solo a seguito di opposizione.

Tale provvedimento è idoneo a divenire cosa giudicata in quanto regolamenta interessi protetti dall'ordinamento giuridico e si forma con la previsione di un procedimento a cognizione piena, seppure eventuale e differita.

Il procedimento di opposizione, infatti, ai sensi dell'art. 170 del DPR n.115/2002, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione, modello procedimentale che, nonostante la denominazione di sommario e della collocazione tra i procedimenti speciali, è sovrapponibile, sotto il profilo funzionale ed effettuale, al giudizio ordinario di cognizione.

Di conseguenza, il decreto di liquidazione del compenso agli ausiliari non è revocabile, né modificabile d'ufficio: l'autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa.

Del resto, il potere di revoca (o di modifica) risulterebbe del tutto incompatibile con la previsione, nello stesso art.170, di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 313 del 5 gennaio 2024.

Nel caso specificamente esaminato, il decreto di liquidazione dei compensi del CTU non era stato opposto di tal ché lo stesso non poteva essere modificato, confermato o revocato: il giudice aveva consumato il suo potere decisorio, non avendo alcuna facoltà di operare in autotutela con modalità tipiche dell'azione amministrativa.

Il successivo provvedimento di rettifica da parte dello stesso giudice, con il quale era stata corretta la motivazione del decreto, era stato emesso, quindi, in carenza di potere.

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