Compenso fisso per il consulente anche senza raggiungimento dei risultati

Pubblicato il 23 maggio 2015

Nel caso in cui sia stato pattuito, per una consulenza aziendale, un compenso fisso e una quota aggiuntiva per l’acquisizione di nuovi clienti, alla società di consulenza o al professionista non può essere negata la parte fissa di compenso prevista, anche se non è stato raggiunto il risultato desiderato dal cliente.

Lo sancisce la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 10681 del 22 maggio 2015, con la quale viene respinto il ricorso presentato da una società, che aveva sottoscritto un contratto di consulenza e poi non aveva terminato di pagare le fatture, adducendo come motivazione il fatto che non erano state eseguite le prestazioni di cui al contratto.

La Suprema Corte, nel dirimere la questione, chiarisce quali sono le differenze esistenti tra le obbligazioni “di risultato” e quelle “di mezzi”.

Nella prima fattispecie, il risultato è frutto diretto dell’attività del debitore e non dipende da alcun fattore ad essa estraneo; nelle obbligazioni “di mezzi” invece, il risultato dipende, oltre che dal comportamento del debitore, anche da ulteriori fattori che non sono direttamente controllabili dall’obbligato.

Quest’ultimo è il caso riscontrato nella vicenda analizzata dalla Corte. Trattandosi di un debitore “di mezzi”, il professionista prova l’esatto adempimento del suo incarico dimostrando di aver osservato le regole dell’arte e di essersi conformato ai protocolli dell’attività, e non ha anche l’onere di provare che il risultato è mancato per cause a lui non imputabili.

Ne deriva quindi - secondo la Corte – che il compenso fisso non può essere negato se il risultato non è stato raggiunto dal momento che il risultato dipende anche da altri fattori che non sono controllabili dal professionista. Pertanto, vi è l’obbligo per il cliente di corrispondere il compenso fisso alla società di consulenza/professionista, anche se questi non sono riusciti in molti mesi di attività a procacciare altri e nuovi clienti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy