Compenso in più per l'amministratore

Pubblicato il 22 novembre 2010 La Corte di cassazione, con sentenza n. 10204 del 28 aprile 2010, ha parzialmente accolto la domanda riconvenzionale sollevata da un amministratore di condominio nell'ambito di una controversia per cui lo stesso era stato convenuto dai condomini per una serie di irregolarità gestionali asseritamente commesse.

L'uomo, in particolare, aveva chiesto di essere dichiarato debitore del condominio per aver anticipato delle somme - addebitate in più rispetto al preventivo approvato dall'assemblea - al fine di sanare una morosità risalente a precedenti gestioni che non era stata regolarizzata per mancanza di fondi.

La Corte di legittimità, dopo aver sottolineato come l'attività connessa ed indispensabile allo svolgimento dei compiti istituzionali di amministratore e non esorbitante dal mandato con rappresentanza debba ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al momento del conferimento dell'incarico per tutta l'attività amministrativa di durata annuale e non deve essere retribuita a parte, ha precisato che per quel che riguarda le attività di "straordinarietà qualificata", come quella in oggetto,è dovuto un compenso extra.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ditte individuali, estromissione agevolata entro il 31 maggio

05/02/2026

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: certificato di agibilità in esenzione contributiva

05/02/2026

Estromissione agevolata, nuova apertura fino al 31 maggio 2026

05/02/2026

Pensioni ex frontalieri: come evitare la doppia tassazione con San Marino

05/02/2026

Revisione legale nelle PMI: nuova metodologia dal Cndcec

05/02/2026

Iscritti a Fondi ex IPOST e Ferrovie dello Stato: massimale contributivo in Uniemens

05/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy