Compenso per i custodi dei veicoli in sequestro, incostituzionali le riduzioni retroattive

Pubblicato il 15 dicembre 2017

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 318 a 321, della Legge n. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), ossia delle disposizioni che sanciscono, nei confronti di custodi di veicoli sequestrati dall’autorità giudiziaria soggetti ad alienazione forzosa e giacenti da più di due anni, la liquidazione, come compenso, di un importo complessivo forfettario da calcolarsi, con efficacia retroattiva, secondo criteri che derogano le tariffe vigenti.

Il giudizio di legittimità su queste disposizioni era stato sollevato dalla Corte di cassazione, per contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, primo comma, della Costituzione.

Era stato censurato, in particolare, un vulnus al principio di garanzia dell’affidamento e di ragionevolezza, in considerazione della pregiudizievole incidenza di queste disposizioni sui diritti soggettivi “perfetti” di cui, sulla base di pregressi rapporti contrattuali di durata, erano già titolari i suddetti custodi.

Vulnus al principio del legittimo affidamento

La Corte costituzionale, con sentenza n. 267 depositata il 14 dicembre 2017, ha ritenuto la questione di incostituzionalità fondata, per riconosciuta violazione dell’articolo 3 della Carta costituzionale, ritenuta anche assorbente rispetto agli altri denunciati profili di illegittimità.

Per la Consulta, infatti, è in questo specifico articolo che trova copertura il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, come limite generale alla retroattività della legge.

Nella sentenza è stata, quindi richiamata la costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, secondo cui eventuali disposizioni di modifica, in senso sfavorevole, della disciplina di rapporti di durata “non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l’affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica”.

Applicando questi principi – ha ricordato, del resto, la Corte – era già stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell’analogo meccanismo che riconosceva al custode di veicoli oggetto di sequestro, questa volta amministrativo, compensi inferiori rispetto a quelli previgenti, con effetto retroattivo (sentenza n. 92/2013).

Ora, identiche considerazioni hanno indotto i giudici costituzionali a ravvisare il contrasto delle disposizioni in esame rispetto al richiamato articolo 3 della Costituzione, disposizioni che “del pari oltre il limite della ragionevolezza, penalizzano, senza alcun meccanismo di riequilibrio, l’interesse dei custodi di veicoli in sequestro”.

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