Compenso tardivo, prelievo ordinario

Pubblicato il 10 ottobre 2008 Con la risoluzione n. 377 del 9 ottobre 2008, l’agenzia delle Entrate spiega che anche se gli emolumenti ai dipendenti vengono corrisposti in ritardo, ossia oltrepassando il termine del 12 gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione, non si applica la tassazione separata se il ritardo ha carattere fisiologico. La risoluzione ribadisce le indicazioni fornite con la pregressa circolare 23/E/97.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy