Per determinare la competenza per valore di una controversia condominiale che abbia ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio si deve fare riferimento all’importo contestato relativamente alla singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato.
Questo anche nell’ipotesi in cui il condomino agisce per sentire dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare.
Difatti, ai fini dell’individuazione della competenza occorre avere riguardo al thema decidendum piuttosto che al quid disputandum.
In particolare, se il singolo condomino censura la legittimità della ripartizione delle spese condominiali, il suo interesse ad agire è correlato all’importo che lo stesso sarebbe tenuto a corrispondere in ragione della ripartizione deliberata, ed è questo che va considerato ai fini della determinazione del valore della causa.
Sono questi i principi ribaditi dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 21227 del 28 agosto 2018, con cui è stata ritenuta corretta l’affermazione di un Tribunale circa la competenza a giudicare una controversia in materia condominiale attivata da un condomino.
Nella specie, l’importo dovuto dall’attore in ragione della ripartizione delle spese approvate non superava la somma di 5mila euro e, pertanto, la competenza per valore era del Giudice di pace.
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