Competenza sull’imposta ipotecaria per conferimenti o fusioni e scissioni

Pubblicato il 01 luglio 2010 Con le risoluzioni n. 61 del 28 giugno 2010 e n. 62 del 30 giugno 2010, l’agenzia delle Entrate chiarisce l’ambito di competenza tra i diversi enti della fiscalità dell’imposta ipotecaria dovuta in caso di conferimento di un’azienda nel cui patrimonio sono presenti anche beni immobili e sugli atti di fusione e scissione che riguardano società intestatarie di immobili.

In particolare:

- la risoluzione 61/E/2010 spiega che spetta alle Entrate la riscossione dell’imposta ipotecaria in caso di conferimento in una società di un’azienda individuale nel cui patrimonio sono presenti anche beni immobili (per il Testo unico delle imposte ipotecarie e catastali – Tuic - gli uffici delle Entrate sono competenti per le imposte catastale e ipotecaria relative agli atti che determinano il trasferimento di beni immobili);

- la risoluzione 62/E/2010 stabilisce che l’imposta ipotecaria sugli atti di fusione e scissione che riguardano società intestatarie di immobili è di competenza dell’agenzia del Territorio, poiché né la fusione, né la scissione producono effetti traslativi dei diritti immobiliari.
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