Comportamento concludente sana l'investimento telefonico

Pubblicato il 13 febbraio 2016

L’assenza di forma scritta nel contratto per operazioni di investimento in obbligazioni (nella specie stipulato telefonicamente) può essere sanata dal comportamento concludente del cliente. Allo stesso modo, gli obblighi informativi della banca si determinano in relazione al destinatario, specie se qualificato.

Sono questi i principi affermati dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, respingendo il ricorso di una investitrice, volto a far valere la nullità del contratto – quadro d’investimento in obbligazioni poiché privo di forma scritta ma stipulato telefonicamente mediante modello sottoscritto dall'operatore.

La Corte di legittimità ha confermato quanto accertato nel merito, ovvero che l’ordine verbale, impartito presumibilmente dal padre dell’attrice, è stato ratificato mediante comportamento successivo, avendo la stessa attrice incassato le cedole, ricevuto gli interessi ed omesso di contestare gli estratti conto.

Obblighi informativi della banca in relazione al destinatario

Infondata, al pari, la dedotta tesi delle condotte inadempienti della Banca ai propri obblighi informativi.

Invero – ha chiarito la Corte Suprema con sentenza n. 2816 depositata il 12 febbraio 2016 – il contenuto degli obblighi informativi si determina in relazione al singolo destinatario ed in proposito è stato accertato come l’odierna ricorrente fosse un’investitrice qualificata, abituale e di certa esperienza, da lunghi anni cliente della banca e con elevata propensione al rischio. In sostanza – ha confermato la Corte – essa aveva acquistato titoli, secondo la valutazione del tempo, adeguati al suo profilo, con la piena consapevolezza del rischio ivi insito.

In ogni caso – hanno concluso gli ermellini – il profilo dell’adeguatezza dell’operazione d’investimento allo specifico cliente è oggetto di apprezzamento proprio della Corte di merito e non ripetibile in sede di legittimità.

 

 

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