Composizione negoziata della crisi: accesso tramite piattaforma telematica

Pubblicato il 04 ottobre 2021

Il Decreto dirigenziale del ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, contenente le indicazioni operative per accedere al nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa, è stato messo a punto in attuazione del Decreto legge n. 118/2021 e, segnatamente, dell’art. 3, comma 2 e 4 del DL.

Il provvedimento, si rammenta, rinvia al documento elaborato dalla apposita Commissione di studio, il cui recepimento è stato ritenuto opportuno sia in considerazione dell’imminente entrata in vigore della nuova procedura, sia al fine di dare pronta attuazione alle misure di supporto alle imprese e permettere loro di contenere e superare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Piattaforma telematica per presentare le domande e gestire le procedure

In attuazione del citato DL, così, il provvedimento definisce il contenuto della piattaforma telematica nazionale di cui all’art. 3 del Decreto legge.

Si tratta di un portale internet - la cui gestione è affidata a Unioncamere sotto la vigilanza dei Ministeri competenti - in cui sono rese disponibili due aree principali:

Nel portale, sono presenti le funzioni:

Strumenti informatici a disposizione di imprenditori ed esperti 

Nella piattaforma, quindi, sono messi a diposizione degli utenti gli specifici strumenti informatici previsti dall’art. 3, comma 2 del DL, quali:

Il test pratico e le risposte alle domande contenute nella check-list, in primo luogo, sono utili per l’imprenditore che intenda accedere alla composizione negoziata, ai fini della verifica e della messa a punto di un piano di risanamento affidabile.

I due strumenti servono anche anche all’esperto indipendente nell'attività di valutazione preliminare e nell'analisi di coerenza del piano, ossia in alcuni dei primi passaggi che il medesimo è tenuto a seguire secondo il protocollo di conduzione della composizione negoziata della crisi d’impresa, contestualmente disciplinato nel Decreto dirigenziale.

Conduzione della composizione negoziata: protocollo per gli esperti

Oltre alla verifica dell’indipendenza e all’accettazione dell’incarico, l’esperto dovrà poi esaminare, alla luce del piano di risanamento, l’adeguatezza delle strategie e delle iniziative industriali individuate, tenendo opportunamente conto di quanto riportato nella menzionata check-list.

Se, poi, riterrà concrete le prospettive di risanamento dell’impresa, egli, con l’imprenditore, sarà tenuto a individuare le parti con le quali è opportuno che vengano intraprese le trattative.

L’imprenditore, dal suo canto, potrà individuare le proposte da formulare alle singole parti interessate, avvalendosi liberamente delle indicazioni contenute nell’Allegato 1 al documento.

Per quel che concerne lo svolgimento delle trattative tra imprenditore, creditori e altri soggetti interessati, si prevede che l'esperto le agevoli “al fine di individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, in funzione di consentire all’impresa di rimanere sul mercato”.

Nel documento, viene precisato che il professionista nominato esperto è terzo rispetto a tutte le parti, imprenditore compreso.

Egli ha il compito di facilitare le trattative e stimolare gli accordi, coadiuvando le parti nella comunicazione, nella comprensione dei problemi e degli interessi di ciascuna.

Nelle trattative, dovrà operare in modo professionale, imparziale e indipendente e potrà richiedere, all’imprenditore, ai creditori e alle altre parti interessate, ogni informazione ritenuta utile o necessaria per lo svolgimento dell’incarico.

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