Composizione negoziata crisi d’impresa, termini di iscrizione all’elenco per i professionisti

Pubblicato il 17 maggio 2023

Con informativa del 10 maggio 2023, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ricorda che il Dlgs. 17 giugno 2022, n. 83 ha apportato significative modifiche al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Nello specifico, vengono riprese le modifiche all’articolo 13 del suddetto Codice, in materia di “Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto”.

Il Cndcec evidenza come in tale disposizione siano state trasfuse, con modifiche, le disposizioni già contenute nell’art. 3 del decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 in ordine alla nomina dell’esperto indipendente della composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

SCADENZA: Per effetto delle modifiche apportate, il termine fissato per la trasmissione dei dati per il popolamento annuale degli elenchi tenuti presso le Camere di Commercio da parte degli Ordini professionali è il 15 luglio 2023.

Il Consiglio Nazionale - anche alla luce delle precisazioni contenute nel decreto dirigenziale, adottato il 21 marzo 2023, dal Dipartimento per gli affari di Giustizia, Direzione generale degli affari interni del Ministero della Giustizia - ha elaborato un nuovo “Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 13 c. 3 D.Lgs. 14/2019” che sarà approvato nel corso della prossima adunanza.

In attesa dell’adozione di tale nuovo Regolamento e al fine di rispettare il termine del 15 luglio 2023 previsto dalla normativa per la comunicazione annuale dei
nominativi dei professionisti da inserire negli elenchi tenuti dalle Camere di Commercio, il Cndcec nell'Informativa n. 61/2023 invita i Consigli dei vari Ordini ad assumere le necessarie deliberazioni entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza formulata dal professionista.

NOTA BENE: Pertanto, per la trasmissione dei dati 2023, in linea di principio, dovranno essere esaminate tutte le istanze formulate dai professionisti almeno fino al 15 giugno 2023.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Piano Transizione 4.0: al via la compensazione. Ok ai nuovi modelli

29/04/2024

Riders: un cambio di passo con la direttiva UE?

29/04/2024

Sede trasferita in altro Stato membro? Norme italiane inapplicabili

29/04/2024

Lotta al lavoro sommerso, arriva la task force istituzionale

29/04/2024

Contraddittorio preventivo, gli atti esclusi

29/04/2024

Rimborso Iva trimestrale: scadenza

29/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy