Compravendita di immobile estero. No all'imposta proporzionale sulla caparra

Pubblicato il 16 dicembre 2013 La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 94/18/13 depositata l'11 settembre 2013, ha accolto le ragioni di una società contribuente contro la decisione con cui la Ctp aveva confermato un avviso di liquidazione emesso dall'agenzia delle Entrate a seguito di una verifica fiscale in esito della quale era stato rinvenuto un contratto preliminare di compravendita di immobile sito in Lussemburgo.

Detto contratto, con cui era stato convenuto il versamento di una caparra confirmatoria, non era stato registrato dalle parti e per questo il Fisco aveva provveduto al recupero dell'imposta di registro omessa con contestuale irrogazione di sanzioni.

I giudici regionali hanno in particolare aderito alle doglianze evidenziate dalla ricorrente società secondo la quale la Ctp non aveva tenuto in debita considerazione il fatto che l'immobile fosse localizzato all'estero e che, pertanto, fosse sottoposto, ai sensi del DPR n. 131/1986, ad una disciplina speciale che si sostanzia nell'applicazione della tassazione del trasferimento, nella sua interezza, nella misura fissa di euro 168,00, e ciò anche nel caso in cui il contratto prevede il pagamento di acconto o caparra confirmatoria.

Rigettata, in definitiva, la lettura argomentata dall'Ufficio secondo cui, anche sulle somme versate a titolo di caparra, andava applicata un'imposta di registro proporzionale con aliquota dello 0,50%.
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