Il messaggio INPS n. 1200 del 3 aprile 2026 introduce importanti chiarimenti operativi in materia di riconoscimento ai fini pensionistici dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di studi universitari per il personale militare.
Vediamo nel dettaglio.
L’articolo 32 del D.P.R. n. 1092/1973 prevede che, nei confronti degli ufficiali per i quali sia richiesto il possesso di un titolo universitario, siano computati tanti anni antecedenti alla data di conseguimento del titolo quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale del corso di studi.
Si tratta di un meccanismo che consente di valorizzare, ai fini previdenziali, un periodo che precede l’effettivo ingresso in servizio, riconoscendo implicitamente il valore formativo del percorso universitario.
Il comma 2 dell’articolo 32 amplia peraltro il perimetro applicativo, includendo anche corsi universitari di durata inferiore alla laurea, purché richiesti come requisito per:
Il computo è gratuito (senza onere per l’interessato), è qualificato come servizio computabile a domanda ed incide:
Il riconoscimento del periodo di studio non è automatico, ma subordinato ad istanza dell’interessato, presentata all’amministrazione militare di appartenenza.
L’Amministrazione militare deve verificare:
Il riconoscimento non produce effetti solo pensionistici, ma anche sullo stato di servizio, sull’anzianità e sulla carriera.
Nell’applicativo Nuova Passweb è stato istituito uno specifico tipo prestazione:
Secondo la guida allegata al messaggio (allegato n. 1), prima di procedere, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
La procedura prevede:
Successivamente:
È necessario aprire una nuova attività di servizio, accedere alla scrivania virtuale ed operare nella coda “Esecutore”.
Compilazione del provvedimento
I dati richiesti sono:
È inoltre obbligatorio selezionare:
Inserimento del periodo di computo
Il periodo deve essere inserito indicando:
Attenzione: il periodo deve essere inserito a ritroso dalla data di conseguimento del titolo.
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