Il Comune deve vigilare e occuparsi della manutenzione anche di aree private, aperte al pubblico transito di veicoli e pedoni.
Se, difatti, i danni agli utenti della strada sono stati causati dalla difettosa manutenzione di quest’ultima, la natura privata della medesima non è di per sé sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale qualora, per la destinazione dell’area o per le sue condizioni oggettive, il Comune sia comunque tenuto alla sua manutenzione.
Questo è quanto statuito dalla Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo dell’ordinanza n. 3216 depositata il 7 febbraio 2017.
Enunciato, nella medesima decisione, il principio di diritto secondo cui è da ritenere in colpa la pubblica amministrazione che non provveda alla manutenzione o alla messa in sicurezza di aree, anche di proprietà privata, “latistanti” le vie pubbliche, qualora da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada, né provveda ad inibirne l’uso generalizzato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".