Comunicazione liquidazioni periodiche IVA ferma a febbraio

Pubblicato il 25 febbraio 2019

Il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre 2018 resta fermo al 28 febbraio 2019.

L’adempimento, di cui all’articolo 21-bis del Dl n. 78/2010, infatti, non è stato interessato dalla proroga al 30 aprile 2019 prevista per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 21, DL 78/2010) e per quella dei dati delle operazioni transfrontaliere c.d. “esterometro” (articolo 1, comma 3-bis DLgs. 127/2015).

Comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva: scadenza quarto trimestre 2018

Nel campo degli adempimenti IVA, quindi, la prossima data che i contribuenti devono tenere a mente è quella di fine mese (28 febbraio): termine per l’invio delle Lipe del quarto trimestre del 2018 e dello spesometro del secondo semestre sempre dello scorso anno.

Si ricorda che lo spesometro non è più in vigore a partire dal 1° gennaio 2019, data di avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica.

La stessa Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni all’adempimento, ricorda che il modello di Comunicazione deve essere presentato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

La Comunicazione relativa, quindi, all’ultimo trimestre del 2018 va presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio di quest’anno.

Regolarizzazione dell’omesso invio e di eventuali errori

Dopo il 28 febbraio 2019, sarà possibile regolarizzare non solo l’omesso invio, ma anche eventuali errori riguardanti la citata Comunicazione delle liquidazioni o quelle per i trimestri precedenti del 2018, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso (articolo 13, DLgs. 472/97).

Per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni è dovuta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro (articolo 11, comma 2-ter, DLgs. 471/97) ridotta alla metà se la regolarizzazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza, ferma restando l’ulteriore riduzione derivante dal ravvedimento operoso.

In caso di regolarizzazione della comunicazione delle liquidazioni relativa al quarto trimestre 2018 entro il 15 marzo 2019, ossia entro 15 giorni dalla scadenza per l’adempimento, la citata sanzione è pari a 27,78 euro (1/9 di 250 euro).

In base al momento in cui avviene la regolarizzazione, essa potrà essere effettuata in modi differenti:

Comunicazione dati liquidazioni periodiche Iva: cos’è e chi è tenuto

I soggetti passivi IVA devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’Imposta (art. 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.

L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, mentre sussiste nell'ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Modalità di trasmissione

Il modello di Comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati (art. 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 22 luglio 1998, n. 322).

Per trasmettere la comunicazione trimestrale IVA, occorre preparare un file xml che rispetti le specifiche tecniche e che, in particolare, contenga:

Scadenze comunicazioni dati liquidazioni periodiche Iva 2019: nuovo calendario

La comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva 2019 va presentata, secondo le istruzioni delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Questo il calendario per l’anno 2019:

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