Comunicazione unica e ricevuta costitutiva in contemporanea

Pubblicato il 07 ottobre 2009 Il ministero dello Sviluppo Economico, con nota operativa 85801 del 1° ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di semplificazione che vede interessate le nuove imprese. Con la nota si specifica che non può essere più mantenuto in vigore il termine dei 30 giorni di anticipo previsto dall’articolo 2196 del Codice civile, per cui la dichiarazione dell’inizio dell’attività d’impresa viene resa in data anteriore alla comunicazione unica. Il sistema della comunicazione unica comporta l’obbligo di inviare la comunicazione, ottenendo la “ricevuta costitutiva” lo stesso giorno in cui inizia l’attività d’impresa. Il sistema informatico del Registro Imprese effettua, però, una serie di controlli (art. 10, Dcpm 6 maggio 2009) prima di rilasciare la detta ricevuta. Se uno solo di questi controlli non viene superato, la comunicazione non può essere rilasciata e l’attività d’impresa non può essere validamente iniziata. Viceversa, se i controlli vengono superati, la comunicazione unica viene protocollata e viene rilasciata la ricevuta con firma digitale del conservatore che segna l’avvio dell’attività d’impresa.
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