Comunicazione unica e ricevuta costitutiva in contemporanea

Pubblicato il 07 ottobre 2009 Il ministero dello Sviluppo Economico, con nota operativa 85801 del 1° ottobre 2009, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla procedura di semplificazione che vede interessate le nuove imprese. Con la nota si specifica che non può essere più mantenuto in vigore il termine dei 30 giorni di anticipo previsto dall’articolo 2196 del Codice civile, per cui la dichiarazione dell’inizio dell’attività d’impresa viene resa in data anteriore alla comunicazione unica. Il sistema della comunicazione unica comporta l’obbligo di inviare la comunicazione, ottenendo la “ricevuta costitutiva” lo stesso giorno in cui inizia l’attività d’impresa. Il sistema informatico del Registro Imprese effettua, però, una serie di controlli (art. 10, Dcpm 6 maggio 2009) prima di rilasciare la detta ricevuta. Se uno solo di questi controlli non viene superato, la comunicazione non può essere rilasciata e l’attività d’impresa non può essere validamente iniziata. Viceversa, se i controlli vengono superati, la comunicazione unica viene protocollata e viene rilasciata la ricevuta con firma digitale del conservatore che segna l’avvio dell’attività d’impresa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Delega unica agli intermediari fiscali: nuove funzionalità dall’8 dicembre

09/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per i datori di lavoro

09/10/2025

Intermediari, dall’8 dicembre nuove funzionalità per delega unica

09/10/2025

Intelligenza artificiale: obblighi, cautele e responsabilità dei datori di lavoro

09/10/2025

DAC8: dal 2026 nuove regole UE su cripto-attività, ruling e scambio fiscale automatico

09/10/2025

Festa nazionale san Francesco d'Assisi: promulgata la legge

09/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy