Con la risposta n. 260 del 7 ottobre 2025, l’agenzia delle entrate ha fornito un chiarimento di particolare rilievo in materia di imposta di bollo applicabile alle comunicazioni obbligatorie trasmesse all’Inail da parte delle pubbliche amministrazioni.
L’intervento dell’amministrazione finanziaria è stato sollecitato da un interpello presentato da un ente pubblico che, in adempimento agli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, si è trovato a dover versare l’imposta di bollo in occasione della richiesta di immatricolazione di una piattaforma di sollevamento utilizzata per attività di prevenzione incendi e di soccorso.
Il caso ha suscitato particolare attenzione nel mondo della pubblica amministrazione e tra i datori di lavoro pubblici, poiché riguarda la corretta qualificazione ai fini fiscali di un atto che rientra in un obbligo legale e non discrezionale, quale è quello della comunicazione di messa in servizio delle attrezzature di lavoro all’Inail.
Comprendere se tale comunicazione sia o meno soggetta all’imposta di bollo è dunque fondamentale non solo per evitare versamenti non dovuti, ma anche per garantire la corretta applicazione della normativa tributaria in coerenza con i principi di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione.
L’interpello trae origine da un caso concreto presentato da un ente PA che, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, ha dovuto procedere alla richiesta di immatricolazione di una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a operazioni di soccorso e antincendio.
La richiesta è stata trasmessa all’Inail per via telematica attraverso l’applicativo CIVA in conformità a quanto previsto dall’articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disposizione che impone al datore di lavoro di sottoporre determinate attrezzature di lavoro, elencate nell’Allegato VII del decreto, a verifiche periodiche volte ad accertarne la conformità ai requisiti di sicurezza.
In particolare, per la prima verifica dell’attrezzatura, il datore di lavoro deve rivolgersi all’Inail, che è tenuto a effettuarla entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
Nel caso specifico, la comunicazione inviata dall’Ente all’Inail aveva come unico scopo quello di registrare la messa in servizio della piattaforma e ottenere l’attribuzione del numero di matricola da parte dell’Istituto, come previsto dal punto 5.1.1 dell’allegato II al decreto ministeriale 11 aprile 2011.
Tale comunicazione quindi non era diretta a ottenere un provvedimento amministrativo, né comportava il rilascio di certificati o autorizzazioni, ma costituiva un atto dovuto nell’ambito degli adempimenti di sicurezza sul lavoro.
Nonostante ciò, l’unità operativa territoriale dell’Inail competente ha richiesto all’ente il versamento dell’imposta di bollo, sostenendo che la comunicazione dovesse essere considerata un’“istanza” ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00 per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici pubblici.
L’ente, non condividendo tale interpretazione, ha ritenuto necessario sottoporre la questione all’agenzia delle entrate mediante interpello ordinario, per chiarire se la propria comunicazione dovesse o meno essere soggetta a imposta di bollo e, in caso affermativo, a chi spettasse l’onere del relativo pagamento.
Alla base del dubbio interpretativo vi era la necessità di comprendere se la comunicazione obbligatoria all’Inail potesse essere considerata un atto rientrante nell’esenzione di cui all’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, che stabilisce l’esenzione per gli atti e documenti scambiati tra amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, consorzi e comunità montane, oppure se, in virtù della natura dell’Inail quale ente pubblico non economico, tale beneficio non fosse applicabile.
L’ente istante ha sostenuto che la richiesta di immatricolazione presentata all’Inail dovesse essere esente da imposta di bollo, poiché costituiva una comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e non un’istanza diretta a ottenere un provvedimento amministrativo.
A suo avviso, infatti, la comunicazione rientrava pienamente nell’ambito dell’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, che dispone l’esenzione per gli atti e documenti scambiati tra amministrazioni pubbliche “posti in essere nell’esercizio delle proprie funzioni e scambiati tra loro”.
Inoltre, l’Ente ha sottolineato che la comunicazione in questione non comportava alcun beneficio diretto per il soggetto richiedente, trattandosi esclusivamente di un adempimento imposto dalla legge.
Ne consegue, secondo la tesi sostenuta, che l’imposta di bollo non fosse dovuta, trattandosi di un atto privo di carattere “discrezionale” o “volitivo”, e avente esclusivamente una funzione informativa ai fini della tenuta delle banche dati dell’Inail.
L’Ente, infine, ha richiamato l’articolo 8 del DPR 642/1972 a norma del quale, nei rapporti con lo Stato, quando l’imposta di bollo è dovuta è a carico dell’altra parte.
Di conseguenza, anche qualora l’agenzia avesse ritenuto che la comunicazione fosse soggetta a imposta, l’onere del tributo sarebbe comunque spettato all’Inail, e non all’amministrazione richiedente.
Di segno opposto è la posizione assunta dall’Inail, che ha sostenuto la non applicabilità dell’esenzione di cui all’articolo 16.
Secondo l’Istituto, la norma menziona in modo tassativo le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i Comuni, i loro consorzi e le comunità montane, escludendo espressamente gli enti pubblici non economici.
Per tale ragione, le comunicazioni inviate all’Inail da altri Enti pubblici non possono beneficiare dell’esenzione automatica, poiché il legislatore ha voluto circoscrivere l’ambito soggettivo della disposizione.
L’Inail ha inoltre evidenziato che la richiesta di immatricolazione presentata dall’Ente istante, pur qualificata come comunicazione obbligatoria, produce un effetto amministrativo concreto in quanto determina l’attribuzione di un numero di matricola all’attrezzatura e la sua iscrizione in una banca dati gestita dall’Istituto.
Tale attività, secondo l’Inail, è dunque assimilabile alla tenuta di un registro pubblico, elemento che rende applicabile l’imposta di bollo prevista per le istanze dirette alla formazione di atti o registri pubblici.
Il richiamo all’articolo 8 del DPR 642/1972
Nel corso del confronto interpretativo, è stato inoltre richiamato l’articolo 8 del DPR 642/1972, che disciplina la ripartizione dell’onere dell’imposta nei rapporti con lo Stato: ebbene, la norma stabilisce che, “nei rapporti con lo Stato, l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario”.
L’Ente istante ha quindi sostenuto che, anche nell’ipotesi in cui si ritenesse la comunicazione soggetta a imposta di bollo, l’onere di pagamento dovrebbe gravare sull’Inail, in quanto soggetto ricevente, non sull’amministrazione trasmittente.
Nella risposta n. 260/2025, l’agenzia delle entrate ha fornito un’analisi articolata e sistematica che chiarisce la natura giuridica dell’Inail, la qualificazione delle comunicazioni oggetto di interpello e, soprattutto, le ragioni per cui non sussiste il presupposto per l’applicazione dell’imposta di bollo.
L’interpretazione proposta dall’agenzia si fonda su un esame congiunto delle norme tributarie, della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro e dei precedenti di prassi amministrativa, con particolare riferimento alla risoluzione n. 179/E del 2008.
Natura giuridica dell’Inail
Il primo punto affrontato dall’agenzia delle entrate riguarda la natura giuridica dell’Inail, elemento determinante ai fini dell’applicazione o meno dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.
L’agenzia ha ricordato che l’Inail è un ente pubblico non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile.
Tale inquadramento giuridico lo distingue nettamente dalle amministrazioni dello Stato, come i ministeri e le altre articolazioni della pubblica amministrazione centrale, nonché dagli enti territoriali (Regioni, Province e Comuni) espressamente menzionati nell’articolo 16 del DPR.
La differenza non è meramente formale, ma sostanziale: mentre le amministrazioni dello Stato operano infatti come articolazioni dirette dell’apparato statale, gli Enti pubblici non economici come l’Inail svolgono funzioni pubbliche di interesse generale, ma con autonomia operativa e propria soggettività giuridica.
Pertanto, le comunicazioni o gli atti scambiati tra una Pubblica Amministrazione e l’Inail non rientrano automaticamente nell’ambito dell’esenzione prevista per gli atti “posti in essere tra amministrazioni dello Stato”, in quanto le due categorie di soggetti sono giuridicamente distinte.
A conferma di tale impostazione, l’agenzia delle entrate ha richiamato la risoluzione n. 179/E del 29 aprile 2008 in cui era già stato affermato che l’Inail, pur esercitando funzioni pubbliche, non può essere considerato un’amministrazione dello Stato, né può essere assimilato ai soggetti elencati nell’articolo 16 della Tabella allegata al DPR n. 642/1972.
In quella occasione, peraltro, l’agenzia aveva precisato che gli atti e i documenti presentati all’Inail possono essere soggetti a imposta di bollo qualora integrino i presupposti impositivi previsti dalla normativa, e che l’esenzione per gli scambi tra amministrazioni pubbliche non si applica agli atti trasmessi a enti pubblici non economici.
Tuttavia, la risposta n. 260/2025 evidenzia come la corretta qualificazione della natura giuridica del soggetto ricevente (Inail) sia solo uno degli elementi dell’analisi: è infatti necessario valutare anche la natura e la finalità dell’atto trasmesso, al fine di stabilire se esso rientri o meno tra le ipotesi tassativamente soggette a imposta di bollo.
Qualificazione dell’atto oggetto di interpello
L’agenzia delle entrate ha poi analizzato la natura giuridica della comunicazione oggetto dell’interpello per verificare se essa potesse qualificarsi come istanza soggetta a imposta di bollo ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972.
L’articolo citato stabilisce che l’imposta di bollo, nella misura di euro 16,00, è dovuta ab origine per le istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, dei loro consorzi e delle comunità montane, nonché agli enti pubblici, in relazione alla tenuta di pubblici registri o tendenti a ottenere l’emanazione di provvedimenti amministrativi o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.
Per stabilire la debenza dell’imposta, l’agenzia ha quindi verificato se la comunicazione in questione potesse essere considerata un’“istanza” avente una delle due finalità indicate dalla norma:
Dall’analisi della documentazione integrativa fornita dall’Ente istante è emerso che la richiesta di immatricolazione della piattaforma trasmessa tramite l’applicativo CIVA non costituiva un’istanza in senso tecnico, bensì una comunicazione obbligatoria prevista dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
In particolare, il punto 5.1.1 dell’allegato II al decreto ministeriale 11 aprile 2011 dispone che “il datore di lavoro che mette in servizio un’attrezzatura di lavoro tra quelle riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 deve darne immediata comunicazione all’Inail per consentire la gestione della relativa banca dati”. L’Inail, ricevuta la comunicazione, assegna un numero di matricola all’attrezzatura e lo comunica al datore di lavoro, al solo fine di tenere aggiornata la propria banca dati.
L’agenzia delle entrate ha quindi concluso che l’atto trasmesso dall’ente non è finalizzato al rilascio di un certificato o di un provvedimento amministrativo né alla formazione di un registro pubblico in senso proprio, ma costituisce una comunicazione obbligatoria di natura meramente informativa, volta ad alimentare una banca dati di competenza dell’Inail.
Tale distinzione è fondamentale: una comunicazione dovuta per legge non può essere equiparata infatti a un’istanza discrezionale diretta a ottenere un beneficio o un titolo amministrativo, e pertanto non può essere considerata soggetta a imposta di bollo.
La finalità dell’atto è perciò determinante per l’applicazione dell’imposta.
Poiché la comunicazione in esame non tendeva a ottenere alcun provvedimento, ma era finalizzata esclusivamente all’aggiornamento delle banche dati dell’Inail, non sussisteva il presupposto oggettivo dell’imposta di bollo.
Sulla base delle considerazioni precedenti l’agenzia delle entrate ha concluso che, nel caso esaminato, l’imposta di bollo non è dovuta poiché manca il presupposto impositivo previsto dalla legge.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 bis, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, l’imposta di bollo si applica infatti solo se l’istanza:
Nel caso oggetto di interpello, nessuna di queste condizioni risultava soddisfatta in quanto:
Di conseguenza, l’agenzia ha chiarito che la comunicazione di immatricolazione di una piattaforma idraulica, trasmessa da un Ente pubblico all’Inail ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del DM 11 aprile 2011, non integra il presupposto impositivo dell’imposta di bollo.
Pertanto, non sussiste l’obbligo di versamento dell’imposta, e l’eventuale richiesta di pagamento da parte dell’Inail non trova fondamento normativo.
La conclusione dell’agenzia è coerente con i principi di stretta interpretazione delle norme tributarie: l’imposta di bollo, infatti, è un tributo di natura formale che si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge, e non può essere estesa analogicamente a fattispecie diverse da quelle tipizzate.
Poiché la comunicazione in oggetto non comporta la produzione di effetti amministrativi diretti né la formazione di un atto soggetto a bollo, essa deve ritenersi esente.
L’agenzia ha inoltre ribadito che, qualora in altri casi si riscontrasse la debenza dell’imposta, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 642/1972, l’onere ricadrebbe comunque sull’ente pubblico non economico ricevente (in questo caso l’Inail), e non sull’amministrazione mittente.
L’agenzia delle entrate ha precisato che il chiarimento fornito non si limita al caso specifico dell’immatricolazione di piattaforme di sollevamento, ma ha valore generale per tutte le comunicazioni obbligatorie previste in materia di sicurezza sul lavoro, quando trasmesse dalle pubbliche amministrazioni all’Inail in ottemperanza agli obblighi di legge.
Ciò significa che il principio di esenzione dall’imposta di bollo si applica in modo estensivo a tutte le comunicazioni effettuate:
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Aspetto esaminato |
Contenuto e interpretazione dell’agenzia delle entrate |
Riferimento normativo |
Effetto pratico |
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Natura dell’Inail |
L’Inail è un ente pubblico non economico, distinto dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali. |
DPR 26 ottobre 1972, n. 642 – art. 16, Tabella allegata; risoluzione AE n. 179/E del 2008 |
L’esenzione dall’imposta di bollo prevista per gli atti scambiati tra amministrazioni dello Stato non si applica automaticamente all’Inail. |
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Tipo di atto oggetto dell’interpello |
Comunicazione obbligatoria di messa in servizio di attrezzatura di lavoro (piattaforma di sollevamento) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. |
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71, comma 11; DM 11 aprile 2011, n. 111 |
L’atto ha natura di comunicazione dovuta, non di istanza amministrativa. |
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Finalità della comunicazione |
Aggiornamento della banca dati dell’Inail. Non comporta rilascio di certificati o provvedimenti. |
DM 11 aprile 2011, n. 111, Allegato II, punto 5.1.1 |
Non si tratta di un atto “tendente a ottenere un provvedimento” ai sensi dell’art. 3, comma 1-bis, della Tariffa. |
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Presupposto impositivo |
L’imposta di bollo è dovuta solo per istanze dirette alla tenuta di pubblici registri o all’ottenimento di provvedimenti/certificati. |
DPR n. 642/1972, art. 3, comma 1-bis, Tariffa, parte prima |
Mancando tali presupposti, l’imposta di bollo non è dovuta. |
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Esenzione applicabile |
Non si applica l’esenzione ex art. 16, ma si esclude comunque la debenza per assenza di presupposto impositivo. |
DPR n. 642/1972, art. 16, Tabella allegata |
Comunicazione esente da imposta di bollo. |
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Soggetto passivo (eventuale) |
Nei rapporti con lo Stato, se l’imposta fosse dovuta, l’onere graverebbe sull’altra parte (Inail). |
DPR n. 642/1972, art. 8 |
Anche in ipotesi di debenza, l’Inail sarebbe tenuto al pagamento. |
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Ambito di applicazione del chiarimento |
Tutte le comunicazioni obbligatorie trasmesse da pubbliche amministrazioni all’Inail ai sensi del D.Lgs. 81/2008. |
Risposta AE n. 260/2025 |
Principio estensibile a tutte le comunicazioni di natura obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro. |
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Effetto complessivo |
Le comunicazioni obbligatorie non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta di bollo. |
Sintesi interpretativa dell’agenzia delle entrate |
Nessun versamento di imposta di bollo dovuto. |
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