Comunione de residuo: diritto di credito al coniuge non imprenditore

Pubblicato il 18 maggio 2022

Con sentenza n. 15889 depositata il 17 maggio 2022, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate in ordine ad una questione di massima di particolare importanza, relativa alla natura giuridica della cosiddetta "comunione de residuo": al coniuge non imprenditore spetta un diritto di credito o il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali?

Natura creditizia del diritto sui beni oggetto di comunione de residuo

E' stata la Seconda sezione della Corte a rimettere l'interrogativo alle SS. UU. dopo aver compiuto una ricognizione delle letture fornite da giurisprudenza e dottrina in materia.

Per come rilevato dal massimo Collegio di legittimità, quella esaminata risulta una questione molto dibattuta, priva di una risposta soddisfacente da parte della medesima Corte, nonostante siano decorsi oltre 40 anni dalla novella operata in materia nel 1975, a seguito della quale la comunione legale è divenuto il regime patrimoniale legale dei coniugi.

Nella loro disamina, le Sezioni unite pongono l'accento su diverse considerazioni, desumendo che in linea generale le esigenze solidaristiche familiari sono state in parte reputate recessive a fronte dell’esigenza di assicurare il soddisfacimento di altri concorrenti diritti di pari dignità costituzionale.

Considerazione, questa, che induce a prediligere la tesi della natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo.

A favore di tale conclusione - si legge nella sentenza - depongono anche gli inconvenienti che la diversa tesi della natura reale del diritto presenta: l’insorgenza di una comunione anche sui beni mobili ed immobili confluiti nell’azienda, con la contitolarità che ne discende, porrebbe evidenti problemi nei rapporti con i terzi che abbiano avuto rapporti con l’impresa individuale del coniuge, i quali vedrebbero, a partire dal momento dello scioglimento della comunione legale, i beni non più appartenenti per l’intero all’imprenditore, ma in comunione con l’altro coniuge, con conseguente dimidiazione della garanzia patrimoniale dai medesimi offerta.

Al coniuge non imprenditore diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda

La soluzione affermata dalle Sezioni Unite, in definitiva, è quella che propende per la natura creditizia del diritto sui beni oggetto della comunione de residuo.

Da qui l'enunciazione del seguente principio di diritto: "Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all'altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, e al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Servizi assistenziali Anpas Misericordie. Modifiche

30/04/2024

Antiriciclaggio. Sì del Parlamento europeo alle nuove regole

30/04/2024

CCNL Servizi assistenziali Anpas Misericordie - Verbale integrativo del 17/4/2024

30/04/2024

Accertamento su redditi post fallimento: fallito legittimato a impugnare

30/04/2024

Modello 730/2024 semplificato disponibile online. Guida alle novità 2024

30/04/2024

Memorandum: scadenze lavoro dall’1 al 15 maggio 2024 (con Podcast)

30/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy