Comunità energetiche rinnovabili con Superbonus e detrazione Tuir

Pubblicato il 15 marzo 2021

Fornite indicazioni sulle modalità di fruizione della detrazione per la riqualificazione energetica e del Superbonus per comunità energetiche rinnovabili o per i condomìni aderenti a “configurazioni”. I chiarimenti nella risoluzione delle Entrate n. 18 del 12 marzo 2021.

Comunità energetiche rinnovabili

Con l’articolo 42-bis del decreto Milleproroghe 2019 (n. 162/2019) è stata dettata una disciplina transitoria che prevede, in particolare, la possibilità di attivare “configurazioni” sperimentali di “autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili” e di “comunità energetiche rinnovabili”.

Per “Autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente” si intende un insieme di almeno due clienti finali che hanno punti di prelievo dell’energia all’interno del medesimo edificio o condominio con l’intento di produrre energia elettrica per il proprio consumo avendo anche facoltà di immagazzinare o vendere le eccedenze non consumate.

“Comunità di energia rinnovabile” è un soggetto giuridico che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, detenuti dalla comunità, la cui finalità principale è quella di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Comunità energetiche rinnovabili. Le agevolazioni

Ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile, gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, la detrazione per la riqualificazione energetica (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR) si applica fino alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute per interventi relativi alla realizzazione. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Poiché tra i lavori agevolabili è prevista anche l’installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, in quanto basati sull’impiego della fonte solare, l’agevolazione è applicabile alle configurazioni di cui al citato articolo 42-bis del Milleproroghe 2019.

In tale ambito si inserisce il comma 16-ter dell’articolo 119 il quale, tra gli interventi ammessi al Superbonus, include l'installazione degli impianti fino a 200 kW da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis.

La detrazione:

si applica per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

spetta su un ammontare delle spese non superiore a 48mila euro e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022.

In sostanza, dall’unione delle norme esistenti in materia, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomìni che aderiscono alle configurazioni:

- alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW spetta il Superbonus fino a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico (nel caso di sistemi di accumulo nel distinto limite di euro 48.000 e, comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo), da ripartire in 5 (o in 4 per le spese sostenute nel 2022) quote annuali di pari importo;

- per la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20 kW (e fino a 200 kW) spetta la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, attualmente spettante nel limite di spesa di euro 96.000.

La risoluzione n. 18/2021, infine, specifica anche il trattamento fiscale a cui assoggettare le somme erogate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a condomìni, composti solo da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che aderiscono alle configurazioni.

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