Con clausola compromissoria anche la delibera va impugnata davanti agli arbitri

Pubblicato il 29 agosto 2015

Con ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano dichiarato devolute alla competenza degli arbitri le domanda di annullamento di una delibera societaria di aumento del capitale e quella risarcitoria connessa, avanzate da due soci di una Spa davanti al Tribunale.

In particolare, è stata accolta l’eccezione di incompetenza dell’ufficio giudiziario, per come sollevata dalla società convenuta ai sensi di un articolo dello statuto sociale che prevedeva la devoluzione agli arbitri delle controversie che fossero insorte tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, in dipendenza dell’attività sociale.

La Suprema corte ha pienamente condiviso le conclusioni rese dall’organo giudicante nel merito il quale, dopo aver rilevato come l’impugnativa di una delibera societaria non fosse altro che una controversia tra socio e società, ne aveva tratto la conclusione che le cause promosse dai soci per sentir annullare la delibera di aumento di capitale e per ottenere il risarcimento del danno, in quanto relative a diritti disponibili, dovevano ritenersi ricomprese tra quelle - individuate non per tipologia, ma sulla base della considerazione soggettiva delle parti del giudizio – che la clausola dello statuto societario riservava alla competenza arbitrale.

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