Con i continui slittamenti, il ritardo delle rate del condono è perdonato

Pubblicato il 01 luglio 2013 È per la sussistenza di incertezze normative ed il susseguirsi dello slittamento dei termini che il ritardo del pagamento della seconda rata non determina la decadenza, per il contribuente, dal condono sulla rottamazione dei ruoli, ex articolo 12 della legge 289/2002.

È quanto ha stabilito la Ctr Piemonte con la sentenza 63/1/2013 del 12 giugno 2013.

“E' innegabile - spiega la Commissione - che la normativa del condono e la reiterazione delle date degli adempimenti hanno determinato una situazione d'estrema incertezza, che ha indotto in errore il contribuente”.

Nel caso di specie, il debito scaturito dal condono (25% dei ruoli) doveva essere pagato in due rate, la seconda delle quali è stata pagata in ritardo dal contribuente, che si vedeva recapitare dal Fisco la notifica del diniego del condono per versamento tardivo. Adite le vie legali, il ricorrente ha trovato ragione in appello.

Secondo lo Statuto del contribuente, disposizioni tributarie e informazioni devono essere trasparenti e chiare.

In ultimo, si precisa che l’articolo 12 della legge 289/2002 non indica conseguenze nei ritardi dei pagamenti delle rate.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy