Con il consulente salta il visto Inail sul badge

Pubblicato il 09 ottobre 2008

Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha aperto – sul web - un filo diretto con professionisti e aziende, con l’obiettivo di fornire chiarimenti in merito agli aspetti più operativi legati alla tenuta del libro unico del lavoro e ai soggetti destinatari del nuovo obbligo. Tra i principali chiarimenti forniti, si riportano i seguenti:

- affidare ad un professionista la tenuta del libro unico del lavoro evita all’impresa la preventiva richiesta di vidimazione all’Inail sul badge (rilevatore elettronico delle presenze). Il visto non sarebbe necessario anche se l’azienda decidesse di continuare a rilevare le presenze su supporto cartaceo;

- la comunicazione all’Inail delle ditte assistite con modalità telematiche dal professionista (consulente e altri soggetti autorizzati dalla legge 12/79) dovrà essere fatta entro il termine del periodo di paga di dicembre 2008;

- la comunicazione alla direzione provinciale del lavoro competente per territorio deve indicare la sede in cui risiedono i documenti del lavoro affidati dall’azienda al professionista. La comunicazione, a mezzo raccomandata, è efficace già durante il periodo transitorio visto che, secondo quanto spiegato dal lavoro con circolare 20/2008, al vecchio libro paga si applicano le regole di tenuta, conservazione ed esibizione previste dall’articolo 39 del Dl 112/08;

- non è più previsto l’adempimento relativo all’invio dei prospetti riepilogativi dei fogli paga elaborati ogni mese. Non è, poi, necessaria neanche l’indicazione dei dati identificativi dei lavoratori provenienti da cooperative di produzione e lavoro, utilizzati per esempio per prestazioni di pulizia e facchinaggio;

- infine, è stato ribadito, che l’iscrizione nel libro unico del lavoro è obbligatoria per ogni tipo di collaborazione coordinata e continuativa, come per esempio le associazioni sportive iscritte alle federazioni i cui partecipanti non superano il compenso di 7.500 euro.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy