Con il riscatto del bene il prezzo da pagare è quello indicato dell'atto

Pubblicato il 04 luglio 2011 Con sentenza n. 13474 del 2011 la Corte di cassazione ha fornito due precisazioni in merito all'esercizio del diritto di riscatto da parte del conduttore di immobile commerciale qualora il locatore abbia venduto il bene a terzi senza rispettare la prelazione.

In primo luogo i magistrati hanno sancito che il prezzo da versare da parte del riscattante non è quello effettivamente pagato dall'acquirente bensì quello indicato nell'atto di compravendita. Ciò per contrastare le prassi contrattuali di norma seguite dalle parti che dichiarano davanti al notaio un prezzo più basso al fine di diminuire le imposte che gravano sulla compravendita.

Secondariamente, con il riscatto non avviene un nuovo trasferimento del bene ma si ha la sostituzione, dall'origine, dello stipulante iniziale con il terzo nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso. Ciò comporta che il conduttore che ha esercitato il riscatto non è tenuto a riconoscere il canone di affitto in quanto l'acquisto retroagisce alla data dell'atto stipulato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Whistleblowing: ok del Garante alle Linee guida ANAC

28/11/2025

Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere

28/11/2025

Contratti di solidarietà industriali, sgravio contributivo: domanda per il 2025

28/11/2025

CCNL Metalmeccanica industria - Ipotesi di accordo del 22/11/2025

28/11/2025

Divieto di cumulo Transizione 4.0 e 5.0: obbligo di risposta al GSE

28/11/2025

Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

28/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy