Con la buona fede si detrae l'Iva

Pubblicato il 19 novembre 2012 Con la sentenza 136/03/2012, la Commissione tributaria regionale Umbria stabilisce che, in presenza di fatture false, la detraibilità dell'Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del committente della propria buona fede attraverso una serie di elementi che permettano di escludere non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità della circostanza.

Il caso riguarda due avvisi di accertamento con cui si rettificavano maggiore Ires, Irap e Iva ritenuta indetraibile emessi ad una srl che aveva ricevuto fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La società ricorreva chiedendo l'annullamento dei due atti, evidenziando la propria buona fede e non conoscenza del comportamento scorretto della ditta che fatturava.

Le rettifiche Ires e Irap sono state annullate a seguito delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, mentre la buona fede del committente ha annullato l'avviso Iva, confermando il diritto alla detrazione.
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