Con la buona fede si detrae l'Iva

Pubblicato il 19 novembre 2012 Con la sentenza 136/03/2012, la Commissione tributaria regionale Umbria stabilisce che, in presenza di fatture false, la detraibilità dell'Iva è subordinata alla dimostrazione da parte del committente della propria buona fede attraverso una serie di elementi che permettano di escludere non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità della circostanza.

Il caso riguarda due avvisi di accertamento con cui si rettificavano maggiore Ires, Irap e Iva ritenuta indetraibile emessi ad una srl che aveva ricevuto fatture ritenute soggettivamente inesistenti. La società ricorreva chiedendo l'annullamento dei due atti, evidenziando la propria buona fede e non conoscenza del comportamento scorretto della ditta che fatturava.

Le rettifiche Ires e Irap sono state annullate a seguito delle nuove disposizioni contenute nel DL n. 16/2012, convertito in legge n. 44/2012, mentre la buona fede del committente ha annullato l'avviso Iva, confermando il diritto alla detrazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy