Con la cancellazione dal registro imprese il liquidatore non può stare in giudizio

Pubblicato il 04 aprile 2011 La Ctp Milano, con sentenza n. 94/03/11 depositata il 14 marzo 2011, ricorda che dalla cancellazione dal registro delle imprese si ha l'estinzione della società con la perdita dei poteri rappresentativi dei liquidatori e degli amministratori che, dunque, non possono stare in giudizio. Pertanto, in tale situazione l'avviso di accertamento va notificato ai soci, nei limiti delle proprie quote fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ed è nullo se notificato al liquidatore come ultimo legale rappresentante.

Ex articolo 2495 del Codice civile, eventuali creditori, dopo l’estinzione della società tramite cancellazione dal registro imprese, possono rivalersi nei confronti dei soci della società e nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, oppure sul liquidatore se ad esso è imputabile il mancato pagamento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Iscrizione e variazione azienda per le unità da diporto: chiarimenti Inps

22/12/2025

Permessi retribuiti per malati oncologici: cosa cambia dal 1° gennaio

22/12/2025

Pensionati all’estero: accertamento dell’esistenza in vita 2026

22/12/2025

Legge Concorrenza 2025 in Gazzetta: cosa cambia per le società tra professionisti

22/12/2025

Donne vittime di violenza: assunzioni agevolate entro il 2026

22/12/2025

Pensioni Inps 2026: rivalutazione, trattamento minimo, limiti di reddito

22/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy