Con la circolare 20/E le ultime novità sulle reti d’impresa

Pubblicato il 19 giugno 2013 A seguito delle recenti modifiche normative che sono state apportate alla disciplina civilistica del contratto di “rete di imprese” (art. 3 commi 4-ter e 4-quater, del Dl n. 5/2009), l’Agenzia delle Entrate ha emanato, il 18 giugno 2013, la circolare n. 20/E, con la quale si cerca di dare una risposta, tra le altre cose, ai rilievi avanzati dall’Unione europea nei confronti del nostro Paese, soprattutto con riferimento agli aiuti di Stato, da ammettere solo se il soggetto non è dotato di personalità giuridica autonoma.

Tra le novità indicate dall’Agenzia, quella che sembra essere destinata ad avere maggiori riflessi in ambito tributario è proprio la possibilità, per le reti dotate di fondo patrimoniale comune, di acquisire su base volontaria un’autonoma soggettività giuridica.

La circolare, infatti, sottolinea come le imprese della rete, mediante l’iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della “rete”, danno vita a un nuovo soggetto di diritto, autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto.

Tale autonomia è riconosciuta anche ai fini degli adempimenti tributari in materia di imposte dirette e indirette. La rete d’impresa che diviene un nuovo soggetto di diritto (c.d. rete-soggetto) diventa un autonomo centro di imputazione di interessi e rapporti giuridici. Dal punto di vista tributario, dunque, la rete-soggetto acquisisce una propria autonomia rispetto alla capacità giuridica delle singole imprese partecipanti e, dunque, ai fini del prelievo fiscale è in grado di realizzare, in modo autonomo e unitario, il presupposto d’imposta. La rete è quindi tenuta a pagare Ires e Irap, è dotata di un'autonoma partita Iva e deve osservare gli obblighi in materia di scritture contabili previsti dal Dpr n. 600/1973.

La circolare si sofferma, poi, sulle differenze introdotte dai decreti crescita tra le reti-soggetto e le reti- contratto. L’Agenzia ribadisce come le indicazioni fissate in precedenti documenti di prassi restano valide per le reti d’impresa prive di soggettività giuridica – definite appunto reti-contratto – anche se con riguardo a quest’ultime si offrono ora ulteriori delucidazioni.

Infine, tra gli altri chiarimenti resi, quello riguardante la possibilità di fruizione, da parte delle reti d’impresa, dell’agevolazione fiscale della sospensione d'imposta per la parte degli utili d'esercizio accantonati in un'apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La circolare analizza gli aspetti relativi all’asseverazione del programma comune e le modalità per la fruizione dell’incentivo.
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