Con le spese nei gruppi sconti pieni al mandatario

Pubblicato il 23 luglio 2008 Con la risoluzione n. 309 del 21 luglio 2008, emessa dall’agenzia delle Entrate, si spiega che non sussiste alcun limite alla deducibilità dei costi di telefonia riaddebitati ad altre società del gruppo. Nel documento è stato esaminato dall’Agenzia un rapporto di mandato senza rappresentanza stipulato tra società consociate per l’acquisto in comune di servizi telefonici. Dunque, la limitazione di deducibilità dell’articolo 102, ultimo comma, del Tuir si applica solo alle società mandanti. Mentre, alla società mandataria, cioè quella che procede all’acquisto dei servizi in nome proprio ma per conto delle società del gruppo e sostiene solo temporaneamente tali costi, non si applicano le limitazioni di deducibilità.
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