Con l'inefficacia dell'ipoteca viene meno solo il privilegio sull'immobile pignorato

Pubblicato il 06 febbraio 2014 L'inefficacia dell'ipoteca per decorso del termine ventennale, sopravvenuta nel corso del processo esecutivo iniziato dal creditore ipotecario nei confronti del debitore che sia anche proprietario del bene ipotecato, “non comporta la nullità né del precetto, né del pignoramento, ma ha l'unico effetto di privare il creditore procedente della legittima causa di prelazione”.

La decadenza dell'ipoteca per anzianità ventennale, ossia, in assenza di suo rinnovo, comporta esclusivamente che il creditore perda la possibilità di soddisfarsi in via privilegiata sulla vendita del bene, diventando semplice creditore chirografario. In ogni caso, tuttavia, la procedura giudiziaria esecutiva già iniziata non si estingue rimanendo di fatto “utili” sia il precetto che il pignoramento a suo tempo notificati.

E' questo il principio di diritto affermato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 2610 depositata il 5 febbraio 2014.
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