Con “stellette” e “più” si conquista il rating di legalità

Pubblicato il 26 giugno 2014
Fissate, nella delibera Agcm del 5 giugno 2014, n. 24953, le modifiche al precedente regolamento riguardante i criteri utili per assegnare il rating di legalità alle imprese – espresso in base a “stellette”. Le imprese virtuose potranno ottenere più facilmente finanziamenti pubblici nonché accedere in minor tempo al credito bancario. Le istanze devono essere presentate in via telematica utilizzando un formulario predisposto dall'Agcm; l'attribuzione del rating rimane valido per due anni, se non vengono meno i requisiti richiesti.

Con la deliberazione 5 giugno 2014, n. 24953, in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato apporta modifica al regolamento attuativo del 2012 (14 novembre) in materia di concessione del rating di legalità alle imprese.

Il nuovo regolamento entra in vigore il 4 luglio 2014.

E' stato con l'articolo 5-ter del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n.27/2012, che, al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, è stata studiata la possibilità di riconoscere alle imprese che ne fanno espressa richiesta ed in possesso di requisiti ben definiti un rating di legalità.

Come è stato stabilito nel decreto 20 febbraio 2014, n. 57 del ministero dell'Economia e delle Finanze, il rating di legalità influisce nella concessione, da parte di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di finanziamenti alle imprese.

Inoltre anche le banche tengono in considerazione il rating di legalità attribuito all'impresa nel processo di istruttoria, in termini di riduzione dei tempi e dei costi, per la concessione di finanziamenti.

Tipologia di imprese

Ammesse ad ottenere il rating sono le imprese, individuali o collettive:

1. con sede operativa nel territorio nazionale;

2.con un fatturato minimo di due milioni di euro nell'ultimo esercizio chiuso nell'anno precedente alla richiesta di rating, certificato da un bilancio regolarmente approvato e pubblicato ai sensi di legge;

3. che alla data della richiesta di rating siano iscritte da almeno due anni nel registro delle imprese.

Come presentare la domanda

Per acquisire il rating di legalità l'impresa interessata è tenuta a presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, all'Agcm, attraverso la compilazione di un formulario da eseguire esclusivamente in via telematica.

Non verranno accettate richieste inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate quali istanze cartacee, via posta, via fax o consegnate a mano.

La comunicazione ha valore legale solo se inviata da Pec e ricevuta da Pec.

Requisiti richiesti

L'articolo 2 del regolamento attuativo dispone espressamente quali sono i requisiti che devono essere posseduti dalle imprese richiedenti:

a. dichiarazione del titolare o direttore tecnico - se impresa individuale – e dell'amministratore, direttore generale, direttore tecnico, rappresentante legale nonchè dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche relativa – se impresa collettiva – circa la non sussistenza di:
    misure di prevenzione personale e/o patrimoniale
    misure cautelari personali e/o patrimoniali
    sentenza di condanna, o decreto penale di condanna
    sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 Cpc)
per reati di cui al D.lgs. n. 231/2001 (responsabilità amministrativa delle società) e per i reati tributari ex D.lgs 74/2000. Relativamente ai reati di mafia, è richiesto che non sia stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p.;

b. insussistenza, in capo all'impresa stessa, di sentenze di condanna ed altre misure cautelari per gli illeciti amministrativi ex D.lgs. n. 231/2001;

c. inesistenza di provvedimenti di condanna per illeciti antitrust gravi nel biennio precedente la richiesta di rating;

d. inesistenza di provvedimenti di condanna per pratiche commerciali scorrette, ex art. 21, commi 3 e 4 del codice del consumo, e di provvedimenti di condanna per inottemperanza a quanto disposto dall'autorità, nel biennio precedente la richiesta di rating;

e. inesistenza di atti di accertamento per mancato obbligo di pagamento di imposte e tasse, nel biennio precedente la richiesta di rating (con esclusione di atti di accertamento per i quali, a seguito di adesione o acquiescenza, vi sia stato il pagamento);

f. inesistenza di provvedimenti di accertamento a seguito di violazione delle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di accertamento di violazioni in materia di obblighi retributivi, contributivi e assicurativi e di obblighi relativi alle ritenute fiscali concernenti i propri dipendenti e collaboratori, nel biennio precedente la richiesta di rating (con esclusione di atti di accertamento per i quali, a seguito di adesione o acquiescenza, vi sia stato il pagamento);

g. effettuazione di pagamenti e transazioni finanziarie superiori a 1.000 euro esclusivamente mediante strumenti di pagamento tracciabili;

h. inesistenza di provvedimenti di revoca di finanziamenti pubblici, per i quali non siano stati assolti gli obblighi di restituzione, nel biennio precedente la richiesta di rating.

I provvedimenti menzionati devono essere divenuti inoppugnabili o essere passati in giudicato.

Inibisce il rilascio del rating la ricezione di comunicazioni o informazioni antimafia interdittive in corso di validità.

Con riferimento alle lettere a., b. e c., l'impresa può ottenere il rating se, a seguito di sequestro o confisca, sia affidata ad un custode o ad un amministratore giudiziario al fine di poter continuare nell'attività produttiva

ovvero

se i beni aziendali confiscati siano stati affittati o venduti a società od imprese pubbliche o private per consentire il proseguimento dell'attività imprenditoriale.

Come si attribuisce il rating

L'impresa che possiede tutti i requisiti suindicati ha diritto ad ottenere una * (stelletta); tale risultato può subire dei miglioramenti, pari a dei + (più).

Riuscire ad avere tre segni + porta a conquistare una nuova stelletta, fino ad un massimo di 3 stellette.

Si ha diritto ad un + per ognuna delle seguenti condizioni:

-> rispetto dei contenuti del Protocollo di legalità siglato dal Ministero dell'Interno e da Confindustria, di ulteriori Protocolli che verranno sottoscritti dal Ministero dell'Interno con altre associazioni imprenditoriali, nonchè dei protocolli sottoscritti a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria;

-> usare sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori a 1.000 euro (o altri limiti fissati dalla legge);

-> adottare una struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a disposizioni normative applicabili all'impresa o di un modello organizzativo previsto dal D.Lgs 231/2001;

-> adottare processi volti a garantire forme di Corporate Social Responsibility;

-> essere iscritti nella white list ossia uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;

-> aderire a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria o aver previsto clausole di mediazione, quando non obbligatorie per legge, nei contratti tra imprese e consumatori per la risoluzione di controversie.

Comporta l'aumento del punteggio base il fatto che l'impresa abbia denunciato all'Autorità giudiziaria o alle forze di polizia uno dei reati previsti dal regolamento, commessi a danno dell'imprenditore o dei propri familiari e collaboratori; è necessario, però, che alla denuncia segua l'esercizio dell'azione penale.

L'impresa ha l'obbligo di comunicare all'Agcm – entro 10 giorni dal loro accadere - ogni modifica intervenuta nei dati presenti nel certificato camerale o qualsiasi cambiamento sul possesso dei requisiti necessari per acquisire il rating o delle condizioni che comportano aumento del punteggio.

Possono influire sulla permanenza dei requisiti anche comunicazioni provenienti dal ministero dell’Interno o altre amministrazioni pubbliche: ogni variazione, in ordine ai requisiti, di cui vengano a conoscenza deve essere comunicata all’Autorità.

Procedimento dell'Agcm

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha 60 giorni di tempo, dalla ricezione della richiesta, per pronunciarsi sull'attribuzione del rating.

In presenza di istanza incompleta, l'Agcm ne dà comunicazione all'impresa entro 15 giorni; solo dal momento in cui viene completata la domanda iniziano a decorrere i 60 giorni.

I 60 giorni diventano 90 se sulla richiesta inoltrata sono intervenute osservazioni da parte del Ministero dell'Interno e del Ministero della Giustizia.

Al fine di verificare la sussistenza dei requisiti certificati nell'istanza, l'Agcm può richiedere informazioni alle pubbliche amministrazioni; in questo caso il termine di 60 giorni rimane sospeso per un massimo di 45 giorni.

Se l'Autorità concede il rating di legalità ne dà comunicazione al richiedente; l'istante sarà quindi incluso nell'elenco delle imprese che possiede il rating di legalità, pubblicato in apposita sezione del sito agcm.it.

Nell'elenco viene indicato anche se il rating è stato sospeso, revocato e la data di scadenza.

Durata – sospensione - revoca

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta.

La procedura di rinnovo prevede che l'impresa, 60 giorni prima della scadenza, presenti una certificazione del proprio legale rappresentante che attesti la permanenza di tutti i requisiti necessari.

Si ha la revoca del rating quando avviene in capo all'impresa la perdita di uno dei requisiti occorrenti per la sua attribuzione. Il provvedimento dell'Agcm decorre dal momento in cui il requisito è stato perso.

La misura della sospensione si applica, nell'ambito del procedimento penale per uno dei reati previsti dal regolamento, quando c'è il rinvio a giudizio o l'adozione di misure cautelari personali o patrimoniali; la sospensione vige sino alla pronuncia di I grado ovvero sino al perdurare dell'efficacia delle misure cautelari.

Si va incontro alla riduzione del punteggio – stellette e più – quando non sussistono più le condizioni per il loro riconoscimento.

Prima che il provvedimento di revoca, riduzione del punteggio o sospensione sia adottato, l'Autorità deve comunicare all'impresa i motivi che comportano l'applicazione della misura.

L'impresa ha 15 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione, per presentare proprie osservazioni scritte.

NORMATIVA
- D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 29/2012, Art. 5-ter
- Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 14/11/2012, n. 24075
- Decreto ministero Economia e Finanze 20/2/2014, n. 57
- Delibera Autorità garante della concorrenza e del mercato 5/6/2014, n. 24953
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