Concentrazione delle competenze con più convenuti, precisazioni dalla Corte di giustizia

Pubblicato il 22 maggio 2015 I giudici della Corte di giustizia, con sentenza del 21 maggio 2015 emessa con riferimento alla causa C-352/13, si sono pronunciati rispetto alla norma di concentrazione delle competenze in caso di pluralità di convenuti di cui all'articolo 6, punto 1, del regolamento n. 44/2001 sulla competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

In particolare, è stato precisato che la norma citata deve essere interpretata nel senso che la medesima possa applicarsi riguardo a un'azione volta alla condanna in solido al risarcimento del danno e, nell'ambito di tale azione, alla produzione di informazioni, nei confronti di imprese che hanno partecipato in maniera diversa, sul piano geografico e temporale, a un'infrazione unica e continuata al divieto di intese previsto dal diritto dell'Ue, accertata da una decisione della Commissione europea.

E questo anche nel caso in cui l'attore abbia rinunciato all'esercizio dell'azione nei confronti dell'unico dei convenuti che sia domiciliato nello Stato membro ove ha sede il giudice adito, “a meno che non sia dimostrata l'esistenza di una collusione tra l'attore e detto convenuto allo scopo di creare o di mantenere artificiosamente le condizioni di applicazione di tale disposizione alla data di proposizione di detta azione”.

Nella medesima decisione è stato altresì precisato che l'articolo 5, punto 3, del medesimo regolamento, deve essere inteso nel senso che, quando nei confronti di convenuti domiciliati in Stati membri diversi viene proposta un'azione volta al risarcimento del danno a motivo di un'infrazione unica e continuata, accertata dalla Commissione europea, alla quale essi hanno partecipato in vari Stati membri in date e luoghi diversi, l'evento dannoso è da ritenere avvenuto nei confronti di ciascuna asserita vittima considerata individualmente, e ognuna di esse può scegliere di proporre la sua azione sia dinanzi al giudice del luogo in cui è stata definitivamente conclusa l'intesa di cui trattasi o, eventualmente, del luogo in cui è stato adottato un accordo specifico e identificabile di per sé solo come l'evento causale del danno asserito, sia dinanzi al giudice del luogo della propria sede sociale.
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