Concessione CIGO

Pubblicato il 18 maggio 2016

Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il DM n. 95442 del 15 aprile 2016 - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale – con cui sono stati definiti i criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Decreto fornisce indicazioni in merito all’esame delle domande e chiarisce le fattispecie di:

Cumulo tra CIGO e contratti di solidarietà

La CIGO può essere concessa nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell’orario di lavoro a seguito di stipula di contratto di solidarietà purché si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a tre mesi, fatta salva l’ipotesi di eventi oggettivamente non evitabili.

Chiarisce, inoltre, il DM 95442/16 che, nell’unità produttiva interessata da trattamenti di CIGO e di integrazione salariale straordinaria, ai fini del computo della durata massima complessiva, le giornate in cui vi è coesistenza tra CIGO e integrazione salariale straordinaria per contratto di solidarietà sono computate per intero e come giornate di CIGO.

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