Conciliazioni a effetto limitato

Pubblicato il 04 luglio 2007

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14911 del 28 giugno 2007, chiarisce che il giudice tributario deve prescindere dagli accordi stretti tra i protagonisti del rapporto economico allo scopo di porre fine alla lite sul licenziamento e relativi danni, quindi dalla conciliazione tra datori e lavoratori. Pertanto, il documento conquistato dall’imprenditore nel rito del lavoro non rileva come prova chiave nella successiva causa per il rimborso d’imposta. La sentenza pone uno spartiacque tra i risvolti fiscali e la controversia di lavoro. Nella causa in oggetto, che riguardava la richiesta di restituzione delle somme versate al Fisco da una grossa società di petroli, la sezione tributaria ritiene “non improbabile, ma anzi piuttosto comprensibile” che le parti facciano apparire, “per comune convenienza”, le erogazioni elargite e accettate come attribuzioni non tassabili, in quanto aventi natura risarcitoria. 

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