Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”
Pubblicato il 07 novembre 2025
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L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” da allegare alle istanze di agevolazione soggette al relativo regime UE.
L’intervento recepisce i regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, nonché i regolamenti settoriali 1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca e acquacoltura), con modifiche sui massimali concedibili e sulla determinazione del triennio di riferimento.
Quadro normativo di riferimento
I regolamenti UE attualmente vigenti relativamente alle agevolazioni riconosciute dall’INPS nell’ambito del regime “de minimis” sono i seguenti:
|
Settore |
Regolamento (numero e data) |
Oggetto |
|
Generale |
Reg. (UE) 2023/2831 (13.12.2023) |
Applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis” |
|
Agricoltura |
Reg. (UE) n. 1408/2013 (18.12.2013) |
“De minimis” nel settore agricolo |
|
Pesca e acquacoltura |
Reg. (UE) n. 717/2014 (27.06.2014) |
“De minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura |
|
Servizi di interesse economico generale (SGEI) |
Reg. (UE) 2023/2832 (13.12.2023) |
“De minimis” per imprese che forniscono SGEI |
Massimali e decorrenze
La seguente tabella riepiloga i massimali triennali e le decorrenze degli aiuti individuali:
|
Regolamento UE |
Ambito |
Massimale triennale |
Decorrenza per gli aiuti individuali |
|
2023/2831 |
Settore generale |
€ 300.000 |
dal 01/01/2024 |
|
2023/2832 |
SIEG |
€ 750.000 |
dal 01/01/2024 |
|
717/2014 |
Pesca e acquacoltura |
€ 40.000 |
dal 25/10/2023 |
|
1408/2013 |
Settore agricolo |
€ 50.000 |
dal 16/12/2024 |
Ambito trasporto merci su strada
È abrogato il previgente massimale di € 100.000 del Reg. (UE) 1407/2013; al settore si applica ora il massimale generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.
Triennio di riferimento
Il triennio di riferimento è da intendersi:
- per il settore generale (Reg. 2023/2831), per SIEG (Reg. 2023/2832) e per agricoltura (Reg. 1408/2013), composto da tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto.
- per pesca e acquacoltura (Reg. 717/2014), costituito dall’esercizio finanziario in corso e due esercizi precedenti.
Impresa unica
Ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, l’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro è calcolato su un periodo mobile di tre anni e si riferisce all’“impresa unica”, ossia del complesso di imprese fra cui ricorre almeno una delle seguenti relazioni:
- maggioranza dei diritti di voto;
- potere di nominare/revocare la maggioranza degli organi di amministrazione/direzione/sorveglianza;
- influenza dominante in virtù di contratto o clausola statutaria;
- controllo della maggioranza dei diritti di voto tramite accordi fra soci.
Le relazioni indirette per il tramite di una o più imprese intermedie comportano parimenti la qualificazione di impresa unica.
Modulistica aggiornata e ambito di utilizzo
L’INPS segnala che i moduli “de minimis” disponibili sul Portale delle Agevolazioni risultano già adeguati ai nuovi riferimenti UE.
La dichiarazione aggiornata può essere utilizzata per le istanze prive di modulo telematico dedicato (ad esempio: incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012).
Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale dell’INPS, sezione “Moduli”. categoria “Aziende e Contributi”.
Per la ricerca rapida, digitare il codice “SC105” nel campo “Ricerca libera”.
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