Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

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L’INPS, con il messaggio n. 3339 del 6 novembre 2025, comunica l’aggiornamento della dichiarazione “de minimis” da allegare alle istanze di agevolazione soggette al relativo regime UE.

L’intervento recepisce i regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832, nonché i regolamenti settoriali 1408/2013 (agricoltura) e 717/2014 (pesca e acquacoltura), con modifiche sui massimali concedibili e sulla determinazione del triennio di riferimento.

Quadro normativo di riferimento

I regolamenti UE attualmente vigenti relativamente alle agevolazioni riconosciute dall’INPS nell’ambito del regime “de minimis” sono i seguenti:

Settore

Regolamento (numero e data)

Oggetto

Generale

Reg. (UE) 2023/2831 (13.12.2023)

Applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti “de minimis”

Agricoltura

Reg. (UE) n. 1408/2013 (18.12.2013)

“De minimis” nel settore agricolo

Pesca e acquacoltura

Reg. (UE) n. 717/2014 (27.06.2014)

“De minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Servizi di interesse economico generale (SGEI)

Reg. (UE) 2023/2832 (13.12.2023)

“De minimis” per imprese che forniscono SGEI

Massimali e decorrenze

La seguente tabella riepiloga i massimali triennali e le decorrenze degli aiuti individuali:

Regolamento UE

Ambito

Massimale triennale

Decorrenza per gli aiuti individuali

2023/2831

Settore generale

€ 300.000

dal 01/01/2024

2023/2832

SIEG

€ 750.000

dal 01/01/2024

717/2014

Pesca e acquacoltura

€ 40.000

dal 25/10/2023

1408/2013

Settore agricolo

€ 50.000

dal 16/12/2024

Ambito trasporto merci su strada

È abrogato il previgente massimale di € 100.000 del Reg. (UE) 1407/2013; al settore si applica ora il massimale generale di € 300.000 previsto dal Reg. (UE) 2023/2831.

Triennio di riferimento

Il triennio di riferimento è da intendersi:

  • per il settore generale (Reg. 2023/2831), per SIEG (Reg. 2023/2832) e per agricoltura (Reg. 1408/2013), composto da tre anni solari calcolati a ritroso dalla data di concessione dell’aiuto.
  • per pesca e acquacoltura (Reg. 717/2014), costituito dall’esercizio finanziario in corso e due esercizi precedenti.

Impresa unica

Ai sensi dell’art. 3, par. 2, del Regolamento (UE) 2023/2831, l’ammontare complessivo degli aiuti “de minimis” di settore concessi da uno Stato membro è calcolato su un periodo mobile di tre anni e si riferisce all’“impresa unica”, ossia del complesso di imprese fra cui ricorre almeno una delle seguenti relazioni:

  • maggioranza dei diritti di voto;
  • potere di nominare/revocare la maggioranza degli organi di amministrazione/direzione/sorveglianza;
  • influenza dominante in virtù di contratto o clausola statutaria;
  • controllo della maggioranza dei diritti di voto tramite accordi fra soci.

Le relazioni indirette per il tramite di una o più imprese intermedie comportano parimenti la qualificazione di impresa unica.

Modulistica aggiornata e ambito di utilizzo

L’INPS segnala che i moduli “de minimis” disponibili sul Portale delle Agevolazioni risultano già adeguati ai nuovi riferimenti UE.

La dichiarazione aggiornata può essere utilizzata per le istanze prive di modulo telematico dedicato (ad esempio: incentivo per la ricollocazione lavorativa dei beneficiari NASpI, ex art. 2, comma 10-bis, L. 92/2012).

Il modulo di dichiarazione sugli aiuti “de minimis” è disponibile sul portale dell’INPS, sezione “Moduli”. categoria “Aziende e Contributi”.

Per la ricerca rapida, digitare il codice “SC105” nel campo “Ricerca libera”.

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