Concordato con fine dilatorio è abusivo

Pubblicato il 08 marzo 2017

Per la Corte di cassazione, è inammissibile, integrando un’ipotesi di abuso del diritto, la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento e non per regolare la crisi dell’impresa.

Vicenda esaminata

L’abuso del diritto era stato rilevato dai giudici di merito nell’ambito di una complessa vicenda relativa ad una srl.

Questa ultima, in particolare, aveva presentato un’ennesima istanza di concordato preventivo a conclusione di una travagliata e artificiosa serie di circostanze processuali analoghe, tutte contrassegnate dal risalente stato di insolvenza della richiedente.

La domanda era anche successiva al trasferimento all’estero della sede sociale della società, sempre in costanza dello stato di insolvenza, trasferimento che, sulla base del quadro probatorio emerso dalle vicende societarie, era risultato come fittizio e strumentale.

Istanza di concordato inammissibile Dichiarazione di fallimento

La Corte territoriale che si era occupata della vicenda, non aveva reputato ostativa al fallimento l’avvenuta presentazione della nuova domanda di concordato preventivo, affermando che, nella valutazione comparata degli interessi sottesi alle due procedure, dovesse ritenersi prevalente l’esigenza dei creditori e della parte pubblica a una regolazione concorsuale della crisi, nel rispetto di ragionevole durata del processo.

Era stato sottolineato, nel dettaglio, come l’insolvenza della società risalisse al 2009, data della messa in liquidazione della stessa a seguito di una prima proposta di concordato, e che il carattere dilatorio della condotta della debitrice fosse conclamato dalle vicende che avevano preceduto il trasferimento all’estero della sede sociale.

Venendo, quindi, in rilievo l’inammissibilità della proposta, i meccanismi idonei alla valutazione del fallimento erano attivati d’ufficio, con tempi di regolazione sottratti alla disponibilità del debitore.

Pronuncia confermata dalla Cassazione

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5677 del 7 marzo 2017, ha aderito alle conclusioni contenute nella decisione di merito, confermando, in particolare, la statuizione circa il carattere meramente dilatorio, e quindi abusivo, della ennesima proposta di concordato preventivo.

Correttamente - secondo i giudici di legittimità - la Corte territoriale aveva ritenuto che lo strumento di composizione della crisi manifestasse un chiaro abuso del diritto del debitore, essendo esclusivamente funzionale ad allungare i tempi tesi a pervenire alla regolazione dello stato di dissesto.

 

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