Concordato con tassazione

Pubblicato il 30 maggio 2007

Nella risoluzione n. 118 di ieri, 29 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate affronta un caso di concordato fallimentare, di una società che assume passività rappresentata dai debiti di un’altra società nei confronti di banche ed altri soggetti. L’Agenzia ha determinato che il valore fiscale delle passività di cui si grava una società in un procedimento di concordato fallimentare equivale all’importo nominale conseguente al programma di riparto stabilito dalla sentenza. I debiti accollati dalla società non possono essere ridotti in quanto la riduzione ottenuta dal cessionario rispetto al loro valore nominale esula dal rapporto tra la società fallita e le banche.

Essendo il valore dell’iscrizione dei crediti verso la società fallita pari al costo sostenuto per la loro acquisizione, al momento della cancellazione per “confusione”, la sopravvenienza attiva, tassabile ai sensi del Tuir, che si concretizzerà, sarà pari alla differenza tra il valore dei debiti verso le banche e l’importo dei crediti acquistati dalle stesse. Non assume rilevanza ai fini della tassazione della sopravvenienza che il debito non sia stato iscritto in bilanci di esercizi precedenti.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy