Concordato preventivo biennale: nuove cause di esclusione e cessazione

Pubblicato il 23 settembre 2025

Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) ha subito, con il D.Lgs. n. 81 del 12 giugno 2025, rilevanti modifiche che incidono direttamente sulla platea dei contribuenti ammessi al regime. In particolare, sono state introdotte nuove cause di esclusione e di cessazione volte ad armonizzare le posizioni fiscali dei professionisti individuali con quelle delle associazioni professionali e delle società tra professionisti (STP).

Come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’approfondimento “CPB: nuove cause di esclusione e cessazione per autonomi, associazioni professionali e STP” del 22 settembre 2025, tali novità richiedono una particolare attenzione da parte degli operatori per evitare effetti preclusivi inattesi e per garantire un coordinamento tra tutti i soggetti coinvolti.

Quadro normativo e ratio dell’intervento

L’art. 9 del D.Lgs. n. 81/2025 ha modificato il D.Lgs. n. 13/2024, introducendo ulteriori cause di esclusione e cessazione dal CPB a decorrere dalle opzioni relative al biennio 2025-2026. 

La ratio dell’intervento – come sottolineato anche dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – è quella di assicurare omogeneità nell’adesione al concordato tra professionisti e strutture associative, evitando scelte unilaterali che possano compromettere la coerenza del sistema di determinazione del reddito presunto e, conseguentemente, dell’imposta dovuta.

Nuove cause di esclusione

Il decreto correttivo ha introdotto due nuove ipotesi di esclusione dal CPB.

Esclusione del professionista: il titolare di reddito di lavoro autonomo è escluso dal CPB se partecipa a un’associazione professionale o a una STP/STA che non aderisce anch’essa al concordato per gli stessi periodi d’imposta.

Esclusione dell’ente: l’associazione o la società professionale non può aderire al CPB se, nei medesimi periodi, non vi aderiscono tutti i soci o associati che producono reddito di lavoro autonomo.

Resta salva l’ipotesi in cui non siano stati approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per l’attività esercitata. Secondo l’analisi della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, tali disposizioni rafforzano il vincolo di interdipendenza tra singolo contribuente e ente associativo, rendendo l’adesione al CPB una decisione necessariamente collegiale.

Nuove cause di cessazione

Parallelamente, sono state introdotte due nuove ipotesi di cessazione, riferibili a situazioni che possono verificarsi durante il biennio di validità del CPB (2025/2026). 

Cessazione per il professionista: se l’associazione o la STP cui partecipa non determina il reddito sulla base del concordato.

Cessazione per l’ente: se uno dei soci o associati, titolare di reddito di lavoro autonomo, non determina il reddito secondo le regole del CPB.

Anche in questo caso, come evidenziato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, la norma intende garantire uniformità e coerenza, evitando situazioni di disallineamento che possano compromettere la tenuta del regime.

Criticità operative

L’applicazione concreta delle nuove regole comporta alcune difficoltà.

  1. Disallineamenti temporali: se un ente ha già aderito al CPB per il biennio 2024/2025, i soci non possono aderire al successivo biennio 2025/2026, creando possibili stalli.
  2. Coordinamento complesso: la scelta di adesione deve essere condivisa da tutti i professionisti e dall’ente, con evidenti difficoltà organizzative.
  3. ISA approvati ma non applicabili: si genera un vuoto normativo nei casi in cui l’ISA sia stato approvato per l’attività esercitata ma non risulti applicabile, con il rischio di esclusioni ingiustificate.

Su questo punto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha richiamato la necessità di un intervento chiarificatore da parte dell’Agenzia delle Entrate, per evitare incertezze interpretative.

Raccomandazioni operative

Prima di esercitare l’opzione per il CPB 2025/2026, appare indispensabile:

Come raccomandato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, un’errata valutazione o un difetto di coordinamento può comportare conseguenze fiscali rilevanti, fino all’esclusione o alla cessazione dal CPB.

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