Concordato preventivo No a relazione piatta

Pubblicato il 13 agosto 2016

Con una sentenza, la Suprema Corte ha stabilito che nella proposta di concordato preventivo la relazione cui è tenuto il professionista, poiché elemento determinante, non può essere generica, incompleta e contenere semplici richiami a valutazioni di altri.

IL PRINCIPIO DI DIRITTO

La pronuncia n. 17079 del 28 giugno 2016, depositata il 12 agosto scorso, puntualizza che la relazione deve mettere i creditori nella condizione di potere esprimere un «consenso informato» sulla proposta. Perciò dev'essere rigorosa, dettagliata, precisa e contenere una valutazione di fattibilità, un giudizio di convenienza sulla proposta di concordato che non spetta, invece, ai creditori, cui tocca altro giudizio, quello sulla probabilità di successo economico del piano e dei rischi connessi.

La relazione del professionista attestatore deve, inoltre, «non soltanto verificare, valutare ed attestare, ma anche riferire le proprie fonti conoscitive e i controlli effettuati specificamente, per giungere alle proprie conclusioni».

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