Concordato preventivo, non obbligatoria la transazione con il Fisco

Pubblicato il 05 novembre 2011 La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con le sentenze nn. 22931 e 22932 depositate il 4 novembre 2011, ha espresso un primo giudizio di legittimità sulla questione dell’obbligatorietà della transazione fiscale ad opera delle imprese che intendono accedere al concordato preventivo.

In entrambe le sentenze, l’oggetto è l'omologazione di proposte di concordato preventivo da parte dei competenti tribunali con relativa falcidia dell’Iva per aziende in crisi, che non avevano in precedenza posto in essere la transazione con il Fisco. Dunque, i giudici di merito avevano deciso l’omologazione della procedura concorsuale, con relativo abbattimento del debito Iva, senza che l’impresa interessata avesse preventivamente interpellato l’agenzia delle Entrate con una richiesta di transazione fiscale. Anche se di fatto la norma prevede espressamente la possibilità di dilazionare il pagamento dell’Iva, non prevede altrettanto quella di abbattere completamente tale tributo, trattandosi di una imposta armonizzata a livello comunitario.

La conferma della decisione di merito delle Corti d'Appello ha portato l’agenzia delle Entrate a ricorrere direttamente in Cassazione.

Con le due sentenze, gli Ermellini fissano i seguenti principi di diritto:

- in occasione del concordato preventivo, l’impresa in crisi può ottenere un abbattimento o una dilazione delle proprie pendenze con il Fisco, con eccezione espressa per le risorse proprie comunitarie;
- per l’Iva e le ritenute operate e non versate è possibile solo la dilazione del pagamento;
- l’Iva non può essere falcidiata;
- in presenza di debiti tributari e di proposta di concordato preventivo, l’imprenditore in crisi può scegliere di interpellare l’Amministrazione finanziaria mediante la transazione fiscale, contro l’opposto avviso dell’agenzia delle Entrate.

La Corte, però, specifica che pur essendo vero che l’imprenditore può scegliere o meno di interpellare preventivamente il Fisco, tale opzione porta ad instaurare due differenti percorsi. Senza interpello, il Fisco assume lo stesso ruolo degli altri creditori con stessi diritti/doveri; con richiesta di transazione, l’imprenditore vedrà il proprio debito tributario preventivamente individuato con conseguente maggiore trasparenza e intelligibilità della proposta di concordato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, bonus per autonomi colpiti dal maltempo: regole e domanda

08/05/2026

Enpacl: slitta il versamento del contributo soggettivo

08/05/2026

Contributi agricoli INAIL 2026: prima scadenza il 16 settembre con nuove aliquote

08/05/2026

Consulta, più spazio agli interventi e nuove regole processuali

08/05/2026

Tax crediti cinema e audiovisivo, domande definitive per gli anni 2024 e 2025

08/05/2026

Conciliazione giudiziale tributaria: effetti sui contributi INPS

08/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy