Il tema della responsabilità del professionista nel concorso alle violazioni tributarie del cliente torna al centro del dibattito dopo le recenti pronunce della Corte di cassazione (tra cui l’ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026) e la risposta fornita dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’interrogazione parlamentare n. 5-05272, discussa il 15 aprile 2026 in Commissione Finanze della Camera.
Il quadro che emerge è quello di un orientamento ormai consolidato nei principi generali, ma ancora incerto nei suoi confini applicativi, soprattutto con riferimento agli obblighi concreti gravanti sugli intermediari.
Superato il principio della responsabilità esclusiva della società e l’orientamento che subordinava la responsabilità del professionista alla presenza di un vantaggio economico ulteriore rispetto al compenso professionale, il fulcro della valutazione si sposta così sul rispetto degli obblighi di diligenza qualificata, previsti dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
Secondo la Corte, il professionista può concorrere nella violazione quando, attraverso azioni o omissioni, abbia reso possibile o anche solo agevolato il comportamento illecito del cliente. In questa prospettiva assume rilievo non solo ciò che il professionista fa, ma anche ciò che omette di fare.
Un caso emblematico è quello del consulente incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione che, al contempo, cura la tenuta delle scritture contabili. In tale situazione, egli è tenuto a verificare la coerenza tra i dati dichiarati e la documentazione contabile in suo possesso. La mancata verifica, se rilevante, può integrare un comportamento colposo idoneo a fondare il concorso.
Nella risposta all’interrogazione parlamentare, il MEF ha adottato una linea improntata alla prudenza. Pur prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale, ha sottolineato che la responsabilità del professionista richiede una valutazione concreta e analitica delle circostanze del caso.
In particolare, è stato evidenziato che:
In questa prospettiva, la sottosegretaria Lucia Albano ha precisato che la sola trasmissione della dichiarazione dei redditi difficilmente può giustificare l’estensione delle sanzioni al professionista, in assenza di ulteriori elementi.
Tuttavia, emergono richieste di intervento su più fronti:
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