Concorso di colpa nel risarcimento dell’imprudenza

Pubblicato il 01 giugno 2009 La Sezione lavoro della Cassazione ha chiarito, con sentenza 9698 del 23 aprile 2009, che deve essere riconosciuto il concorso di colpa al dipendente nel caso i giudici di merito rilevino l’imprudenza del lavoratore nell’evento dell’infortunio. Pertanto, il risarcimento del danno non andrà addebitato al solo datore di lavoro. Il principio risiede nell’articolo 20, comma 1, del Dlgs 81/08, che ha sostituito l’articolo 5, comma 1, dell’abrogato Dlgs 626/94, che dispone: “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. La sentenza muove dal caso di un infortunio accaduto ad un’aiutante cuoca. La dipendente incaricata di pulire la cappa di un forno, non attende la capo cuoca, come prescritto, e per svolgere la mansione, pur indossando scarpe con i tacchi, con una sedia sale sul bancone metallico su cui aveva posto fogli di giornali e scivola procurandosi l’infortunio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy