Concorso nella bancarotta a carico del commercialista che partecipa alla gestione aziendale

Pubblicato il 01 ottobre 2013 Per affermare la responsabilità dell'“extraneus” per concorso nel reato di bancarotta sono sufficienti l'incidenza causale dell'azione dello stesso “extraneus” e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico.

Sulla scorta di questo assunto la Corte di cassazione, con la sentenza n. 40332 del 30 settembre 2013, ha confermato la condanna penale pronunciata dai giudici di merito nei confronti di un commercialista che era componente del consiglio di amministrazione di un'azienda e partecipava alla gestione della medesima.

Aderendo a quanto già rilevato nelle precedenti fasi di giudizio, la Suprema corte ha evidenziato che il professionista, proprio in considerazione del suo ruolo attivo nella gestione aziendale, non poteva non sapere che alcune operazioni, compreso l'aumento del capitale sociale, avessero un intento distruttivo. Da non trascurare anche il fatto che la sede sociale dell'azienda era situata proprio presso lo studio del commercialista e che era in questo luogo che la società aveva ritirato le notifiche dei precetti di pagamento.
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