Concussione. Non ne risponde l'impiegato di pubblico servizio

Pubblicato il 29 aprile 2014 Con la nuova formulazione dell'articolo 317 del Codice penale, il reato di concussione non può più essere contestato all'incaricato di pubblico servizio bensì solo al pubblico ufficiale.

Ne deriva che l'eventuale condotta posta in essere da un incaricato potrebbe, al più, essere punita solo a titolo di estorsione aggravata.

Competenze interne da precisare

In ogni caso, la mancata precisazione, nel corso del processo, delle attribuzioni riconosciute all'imputato nell'ambito dell'amministrazione incide sulla corretta qualificazione del reato.

Ed infatti, in assenza di elementi sull'attività e sulle sue competenze interne all'ufficio o al servizio non appare possibile verificare se vi sia stato un abuso di poteri ovvero delle qualità.

Senza contare che ove all'imputato vengano riconosciute competenze in attività meramente materiali potrebbe ipotizzarsi solo il diverso reato di millantato credito.

Sulla base di questi assunti la Cassazione, con sentenza n. 17798 del 28 aprile 2014 ha annullato la sentenza di condanna impartita ad un dipendente del Coni accusato di aver abusato del proprio ufficio inducendo un uomo a consegnargli una somma di denaro al fine di ottenere dalla Sisal la concessione per la gestione di una ricevitoria del Superenalotto.
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