Condanna penale anche se le emissioni non superano i limiti di legge

Pubblicato il 28 febbraio 2012 La Cassazione – sentenza n. 7605 del 2012 – ha confermato la condanna per il reato di "getto pericoloso di cose” - previsto e punito dall'articolo 674 del Codice penale - impartita nei confronti di un panettiere di Sassari che era stato denunciato dai condomini in conseguenza delle emissioni di fumo che uscivano dall’impianto di areazione della panetteria.

A fronte delle doglianze dell’uomo il quale aveva posto l’accento sul fatto che le emissioni di specie non superavano il limite fissato dalla legge, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, a ben vedere, la molestia si determina non solo nel caso in cui le emissioni superino il tetto imposto da speciali norme giuridiche ma anche quando si oltrepassi – come nel caso in esame – la misura della comune tollerabilità per come fissata dall'articolo 844 del Codice civile.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, occorre valutare anche lo stato dei luoghi ed il giusto bilanciamento tra le esigenze di produzione e quelle della proprietà.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Videofonografici - Ipotesi di accordo del 14/04/2025

30/04/2025

Videofonografici - Nuovi minimi e una tantum

30/04/2025

Riforma magistratura onoraria: la legge entra in vigore

30/04/2025

Countdown per i somministrati al 30 giugno 2025: cosa cambia

30/04/2025

CCNL Energia e petrolio - Ipotesi di accordo del 16/04/2025

30/04/2025

Energia e petrolio - Nuovi minimi e altre novità

30/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy