Condanna per diffamazione anche con l'utilizzo di nickname anonimo

Pubblicato il 08 marzo 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8824 del 7 marzo 2011, ha confermato la condanna per diffamazione impartita dai giudici di merito nei confronti di un uomo che, in un forum online, aveva offeso ed ingiuriato il suo avversario politico.

Anche se l'uomo aveva utilizzato ed utilizzava un nickname anonimo, lo stesso è stato rintracciato dalla Polizia postale per mezzo dell'indirizzo IP, il numero di identificazione, cioè, che viene assegnato sulla rete internet mondiale e che – sottolineano i giudici di legittimità - appartiene “in via esclusiva a un determinato computer connesso”.

Secondo la Corte, non era possibile pensare che, nella specie, si fosse concretizzata un'intrusione su internet da parte di un terzo che avesse utilizzato il nickname dell'imputato; e ciò in quanto troppi erano i dettagli che l'eventuale terzo avrebbe dovuto conoscere sulla vittima.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy