Condanna solo in caso di effettiva mancanza dei mezzi di sussistenza

Pubblicato il 10 novembre 2009
Con sentenza n. 42631 del 9 novembre 2009, la Cassazione ha annullato, con rinvio, la condanna impartita, per violazione degli obblighi di assistenza familiare, nei confronti di un uomo che non aveva versato alla moglie ed al figlio minore l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione coniugale.

In particolare, sottolineano i giudici di legittimità, ciò che rileva e che deve, in casi come questo, essere accertato dal giudice penale è se “per effetto di tale condotta, siano venuti a mancare in concreto al beneficiario i mezzi di sussistenza”.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare – spiega la Corte - “non vi è interdipendenza tra il reato previsto dall'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice, in quanto l'illecito penale non ha carattere sanzionatorio dell'inadempimento del provvedimento del giudice civile che fissa l'entità dell'obbligazione, ma è rapportato unicamente alla sussistenza dello stato di bisogno dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi indispensabili per vivere e al mancato apprestamento di tali mezzi da parte di chi, per legge, vi è obbligato”.

Per effetto del rinvio, i giudici di merito dovranno riprendere in mano la vicenda ed accertare se, in concreto, la ex moglie e il figlio fossero privi di mezzi di sussistenza.
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