Condominio debitore difficile

Pubblicato il 09 giugno 2008 Mentre prima della sentenza della Corte di Cassazione n. 9148 dell' 8 aprile 2008, era prassi consolidata che i creditori del condominio potessero rivolgersi a qualunque condomino in caso di mancato pagamento, ora, a seguito del disposto di tale pronuncia, chi vanta un credito può rivolgersi solo ai condomini morosi e limitatamente alla loro quota millesimale. Tale sentenza, oggetto, tra l'altro, di un convegno a Padova svoltosi lo scorso 5 giugno, ha destato numerose perplessità tra gli addetti al settore: secondo l'Anaci sorgono ora nuove difficoltà in capo agli amministratori sia di fronte ai creditori che riguardo alla privacy; Paolo Alvigini, consigliere Unione Camere Civili, vede mortificato il ruolo dell'amministratore e dell'assemblea; Roberto Triola, magistrato di Cassazione, ritiene non corretta l'impostazione secondo cui la solidarietà tra condomini scatta solo se espressamente prevista; Michele Costantino, infine, ordinario di diritto privato, rileva il “rischio che i fornitori del condominio aumentino i costi per coprire i rischi del credito”.

Di diverso avviso Eugenio Correale, del Centro Studi Anaci di Milano, il quale ha sottolineato la sostanziale positività degli effetti della sentenza n. 9148. Tutto rimane invariato per il creditore che rimane assistito dalla garanzia reale della proprietà dell'immobile e che può agire contro il condominio ottenendo una sentenza efficace nei confronti dei singoli condomini. La nuova sentenza, infatti, incide solo sulla fase successiva alla condanna di pagamento. Il fornitore al fine di individuare i nomi dei condomini morosi per la notifica del titolo esecutivo potrà preventivamente chiedere l'elenco dei condomini in sede di stipula del contratto o, successivamente, consultare i registri immobiliari. Con una semplice richiesta all'amministratore, inoltre, il fornitore potrà essere edotto sui nomi dei condomini che abbiano pagato evitando, in tal modo, che il condomino adempiente si ritrovi, suo malgrado, coinvolto in azioni giudiziali.

Secondo il legale ed esperto del settore Gian Vincenzo Tortorici, la comunicazione con cui l'amministratore dovrebbe trasmettere al fornitore i dati dei condomini morosi violerebbe la normativa sulla privacy. Anche l'art. 490 c.p.c., in merito, proibisce l'indicazione del debitore esecutato negli avvisi pubblici. Varie le soluzioni proposte: Monica Ceravolo, presidente della camera civile di Padova, suggerisce di presentare al Giudice un'istanza per ottenere i dati e farli poi chiedere dall'ufficiale giudiziario; Roberto Triola, magistrato di Cassazione, inviata i creditori a richiedere all'amministratore solamente l'esibizione delle tabelle millesimali dei condomini in regola coi pagamenti (dati non sensibili da cui poter ricavare i morosi); dello stesso avviso è Eugenio Correale il quale sottolinea altresì la natura contrattuale del rapporto in questione.

Alessandro Baroncini di Acegas-Aps, intervenendo al dibattito del 5 giugno, ha rilevato come la sentenza, nella sua applicazione concreta, crei difficoltà e contraddizioni. Luigino Zuin di Enel, si dice preoccupato per la crescita di crediti; Francesco Zotti, di Ance Padova, auspica l'assicurazione sull'adempimento del contratto di appalto dopo una valutazione della morosità del condominio. Infine, per Massimo Furlan, di Antonveneta, è possibile che si verifichi un irrigidimento delle banche sulla concessione di prestiti ai condomini non essendo più praticabili le fideiussioni solidali.
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